Approfondimento della notizia pubblicata mercoledì 12 dicembre 2001 - ore 00.00

Argomento: Le schede dello Snals
Personale: Tutto il personale docente
Scuola: Settore secondario (scuola media inf. e sup.)

LE SCHEDE DELLO SNALS
Scheda n. 6: la sostituzione dei docenti assenti nella scuola secondaria.
LE SCHEDE DELLO SNALS SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI nella scuola secondaria (CM 266/88; art. 41 CCNL/95 integrato dagli artt.24-27 CCNL/99) E’ da sempre un problema la gestione delle supplenze brevi e saltuarie. La fantasia partorisce gli effetti più diversi: si dividono gli alunni per le classi, si utilizza il docente di sostegno togliendolo dalle sue attività curriculari, si vanificano le compresenze regolarmente programmate dal collegio dei docenti… . Altri ne produce la consuetudine. Che va bene quando manca la norma ma che non può essere accettata quando la norma esiste e soprattutto se risulta penalizzante non solo e non tanto per gli insegnanti quanto per gli alunni. Le soluzioni fantasiose, come quelle ricordate in premessa, non sono legittime perché non assicurano il regolare ed efficace svolgimento del servizio, non sono utili alla funzionalità dell’istituzione scolastica, privano del sacrosanto diritto all’istruzione gli alunni del docente assente ed anche quelli del docente che “accetta” una parte della classe “divisa”, danneggiano l’aspirante supplente perché lo escludono dal diritto al lavoro. E infatti sono in contrasto con principi fondamentali ribaditi in norme diverse: · la sostituzione del docente assente va disposta per soddisfare il pubblico interesse “che resta individuato nel risultato utile sotto l’aspetto della funzionalità delle istituzioni scolastiche…” (Legge 160 del 19.3.1955, art. 4; Cm 370 del 6.11.1982). · la nomina del supplente ha “la finalità di assicurare la prestazione del pubblico servizio…” e va disposta nei casi di “comprovata necessità e di assoluta indisponibilità di altro personale…” (Cm 370 /82); “…per i tempi strettamente necessari ad assicurare il servizio scolastico … eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell’organizzazione dell’orario didattico…” (Legge 662 del 23.12.1996, art. 1, confermato dall’art.7 del DM 201 del 25.5.2001). · “…i capi di istituto sono tenuti, comunque, alla assunzione di supplenti in tutti i casi in cui sia necessario assicurare il regolare ed efficace svolgimento del servizio scolastico.”(Cm 740 dell’11 dicembre 1996). E la consuetudine? Nella scuola secondaria inferiore e superiore l’opinione corrente è che per l’assenza fino a 10 giorni non si può nominare il supplente, tanto che, talvolta, si chiedono almeno 11 giorni proprio per consentire alla scuola di nominare il supplente. Non è così. Ecco come stanno realmente le cose: per il docente assente fino a 10 giorni non si nomina il supplente se è possibile sostituirlo con personale in servizio nella scuola: - che abbia un orario di cattedra con meno di 18 ore (e con ore a disposizione, ovviamente); - che abbia dato la sua disponibilità ad effettuare ore oltre le 18 settimanali; - che abbia delle ore da recuperare. Se tutto questo non è possibile il dirigente “conferisce supplenze temporanee agli aspiranti inclusi nell’apposita graduatoria d’istituto” (CM 266 del 23.9.88), anche se l’assenza fosse solo di 3, 4 giorni. Sappiamo che ci sono difficoltà organizzative per “chiamare” i supplenti. Perciò riteniamo che la responsabile collaborazione di tutto il personale sia indispensabile nei casi di emergenza, che si verificano quando, per esempio, il docente si assenta nel corso del servizio o all’inizio della mattinata, quando le sue classi sono già a scuola. Ma l’emergenza può durare un giorno, forse due. E’ necessario, obbligatorio che il procedimento per la nomina del supplente sia avviato subito, appena avuta la comunicazione dell’assenza e aver verificato la impossibilità di coprirla con il personale in servizio. Non ci sono altre possibili soluzioni. Altrimenti corriamo il rischio di essere sempre in situazioni eccezionali. Un’ultima annotazione. La Finanziaria 2002 innalza il tetto dei 10 giorni a 15: in coerenza con il Pof le scuole provvedono a sostituire il docente assente fino a 15 giorni con personale in servizio nella scuola: - che abbia un orario di cattedra con meno di 18 ore (e con ore a disposizione, ovviamente); - che abbia dato la sua disponibilità ad effettuare ore oltre le 18 settimanali; - che abbia delle ore da recuperare. Importante quella frase “… in coerenza con il pof”: vuol dire che non è automatico neppure l’utilizzo delle ore a disposizione se nel piano dell’offerta formativa il collegio dei docenti avesse deciso di impegnarle in altre attività, anche di compresenza. In conclusione, dopo l’approvazione di questa norma le regole non cambieranno: si nominerà il supplente anche per qualche giorno se non sarà possibile sostituire il docente assente con personale in servizio. E se non ci saranno più ore a disposizione (perché diminuiscono di anno in anno o perché il collegio le ha impegnate diversamente) né disponibilità offerte oltre le 18 ore dai docenti in servizio il supplente andrà nominato praticamente sempre.

 

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ottobre 1996 /gennaio 2004 

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