Approfondimento della notizia pubblicata lunedì 1 febbraio 2010 - ore 17.30

Argomento: Argomento generale
Personale: Tutto il personale docente
Scuola: Tutti gli ordini e gradi di scuola

SUPPLENZE

Davvero non ci sono più soldi per le supplenze?

 

        SNALS conf.s.a.l.

segreteria provinciale di Venezia

 

SUPPLENZE

Novità nel Programma annuale per il 2010 ?

 

Davvero non ci sono più soldi per le supplenze?

I dirigenti scolastici fanno bene a inventarsi strane soluzioni per sostituire i docenti assenti?

Indicazioni operative per i docenti e per gli ATA.

 

  1. La nota ministeriale. I problemi. Le conseguenze

La nota ministeriale  n. 9537 del 14 dicembre 2009 sul Programma annuale delle istituzioni scolastiche per il 2010 pone una serie di problemi di metodo, di merito, di cambio delle regole vigenti (autonomia scolastica e regolamento di contabilità), di inosservanza dei parametri di finanziamento alle Scuole con conseguente riduzione delle risorse economiche (che si aggiunge ai tagli agli organici), di grave attacco alla sopravvivenza della Scuola pubblica, di graduale esautorazione delle prerogative della contrattazione… .

Tutto questo genera confusione, conflitti tra docenti e DS, non garantisce il diritto all’istruzione per gli studenti,  mette le scuole nella condizione di applicare con difficoltà le nuove norme… .

 

Queste problematiche generali sono affrontate dalle segreterie generali delle OOSS Snals Confsal, Gilda, Uil Scuola, Cisl Scuola, Flc Cgil che, con nota unitaria del 19 gennaio 2010,  hanno chiesto al MIUR, un incontro “…urgente per discutere sui finanziamenti alle istituzioni scolastiche e sulle problematiche sollevate dalla recente nota ministeriale sul Programma Annuale 2010.”

 

  1. Ecco un altro problema - i finanziamenti per le supplenze -dopo quello sulla spesa per le imprese di pulizia già affrontato in un volantino del 20 gennaio 2010.

Nella nota ministeriale  n. 9537 del 14 dicembre 2009, all’inizio, dopo aver comunicato alla singola Scuola l’ammontare della risorsa finanziaria su cui fare affidamento, si dettaglia il Quadro Entrate:

 

        • Detta somma va iscritta all’aggregato d’entrata “02.01 Finanziamenti dallo Stato - Dotazione ordinaria”

senz’altro vincolo di destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell’istituzione…

 

• Nel caso in cui si rendesse necessaria, in via eccezionale, un’ulteriore entrata per remunerare personale supplente breve, determinando una spesa complessiva superiore a quella data da un tasso d'assenteismo medio nazionale per tipologia di scuola, potranno essere attribuite altre risorse previa verifica dell'effettiva inderogabilità dell'ulteriore fabbisogno.

 

  1. Oltre gli incontri richiesti al MIUR dalle segreterie generali delle OOSS -come sopra ricordato - e altre iniziative che vorranno assumere, nell’immediato ognuno di noi, a scuola cosa fa?
  • Se è vero –come è vero- che nella nota citata non c’è alcuna novità rispetto al recente passato (si veda

la  Nota ministeriale  prot. n. 3545 del  29 aprile 2009 :  Si ricorre alla supplenza “anche nel caso in cui la scuola abbia esaurito sia l'assegnazione base sia l'integrazione entro il limite massimo del 50% della somma corrispondente all'assegnazione base… perché “ va comunque assicurato l'ordinato svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento, giacché il diritto allo studio va in ogni caso garantito.” -. 

Si veda anche  la  Nota D.G. per il personale scolastico Uff. III prot. n. AOODGPER14991 del 6 ottobre 2009 - “in tutti i casi in cui le suddette soluzioni normative non si rivelano idonee a sopperire alla sostituzione dei docenti assenti, al fine primario di non incorrere in una sospensione della didattica nei riguardi degli allievi interessati, i dirigenti scolastici possono provvedere, per periodi di assenza anche inferiori a 15 giorni, alla nomina di personale supplente temporaneo.”);

  • se consideriamo che la decisione di non nominare un supplente sconvolge il quadro orario; viola il

diritto all’istruzione di ogni studente; conculca il diritto del personale supplente di stipulare un contratto a t.d., del personale assente di vedersi sostituito, di tutti i docenti di non dovere farsi carico di un’inefficienza organizzativa “voluta” da altri;

  • se è vero – come presumiamo sia vero per tutti – che siamo contrari a soluzioni pasticciate e

“inventate” dalla fantasia di docenti e dirigenti;

  • se pensiamo che sia giusto far emergere il problema perché risolverlo o nasconderlo non ci

aiuterà  a sostenere che questi provvedimenti danneggiano le Scuole;

 

lo Snals Confsal di Venezia propone indicazioni operative, comportamenti

che significano anche un’assunzione di responsabilità da parte di ognuno di noi.

 

L’ indicazione operativa è la seguente:

  • Il personale offre la sua collaborazione solo nei casi di emergenza, che si verificano quando, per

esempio, il docente si assenta nel corso del servizio o all’inizio della mattinata, quando le sue classi sono già a scuola.  Ma l’emergenza può durare un giorno, forse due e comunque neppure in questi casi è consentito distribuire gli alunni della classe del docente assente in altre classi se si  supera il limite di 26 persone/aula (D.M. 26.8.92).

 

  • In caso di assenza di docenti o ATA è necessario, è obbligatorio che la procedura per la nomina del

supplente sia avviato subito, appena avuta la comunicazione dell’assenza e aver verificato la impossibilità di coprirla con il personale in servizio.

 

  • Se non si verifica una delle due condizioni precedenti, i docenti non riceveranno in classe gruppi di

alunni di una classe “smembrata”; non presteranno ore di supplenza gratuitamente (accade! accade!); non accetteranno di “cambiare”ore di ricevimento individuale con ore di supplenza (accade anche questo!), di dare ore di insegnamento in luogo di ore funzionali da recuperare per permessi brevi, di vanificare le pochissime ore di compresenza sopravvissute andando a sostituire un collega assente.

 

Non è legittimo neppure mandare il docente di sostegno o lo specialista di lingua inglese nella primaria a sostituire il docente assente.  Ed infine, neppure le ore da recuperare per la riduzione delle ore di lezione si possono dare “a supplenza”: quelle ore, infatti, se la riduzione l’ha deliberata il collegio docenti per una scelta didattica, vanno recuperate “… nell’ambito delle attività didattiche programmate dall’istituzione scolastica” (CCNL 2007, art. 28, co.7). E’ noto che, se la riduzione è dovuta a problemi logistici, organizzativi, la delibera è assunta dal Consiglio di Istituto e nessun recupero è dovuto da parte del docente.

 

Questi “rifiuti” sono pienamente legittimi perché si tratta di non ottemperare ad un ordine quando lo si ritiene illegittimo, si fanno in forma scritta su un fac-simile predisposto dallo Snals di Venezia.  Dopo questa fase, che prevede una presa di posizione, ognuno informerà il sindacato, che si assumerà ogni conseguente impegno per tutelare la qualità della didattica, alunni, genitori, dipendenti, la sicurezza… .

 

Insomma, vogliamo dimostrare che ogni soluzione diversa dalla nomina del supplente produce danni ed effetti negativi e che non si può risparmiare sulle ore scoperte.

Se non riusciremo a dimostrare questo, se ogni comportamento tenderà  a “risolvere”, a “coprire”, a “nascondere” in vario modo il problema, involontariamente, speriamo, ma comunque avremo dato ragione alla tesi ricorrente secondo cui è giusto tagliare gli organici e non dare alle Scuole alcuna risorsa –umana ed economica –per far fronte alle assenze, tanto in qualche modo si provvederà … .

Ma è veramente questo quello che vogliamo?

 

 

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA aderente alla CONF.S.A.L.

via A. Aleardi, 80-82- 30172 Venezia-Mestre. tel. 041958464 (2 linee r.a.); fax 041951188.

www.snalsvenezia.it ; e-mail : snals@snalsvenezia.it

 

 

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ottobre 1996 /gennaio 2004 

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