Alcuni dirigenti scolastici, esauriti gli elenchi di prima fascia di docenti specializzati per i posti di sostegno, nominano docenti non specializzati inseriti nelle proprie graduatorie di istituto delle tre fasce.
Il MIUR ha emanato in data 21/11/2008 una nota avente per oggetto “Corretta interpretazione dell’art. 3 del D.M. 131/07 in rapporto all’art. 7, comma 9 dello stesso decreto – attività didattiche di sostegno” per confermare che la procedura corretta prevede la nomina su posti di sostegno di docenti non specializzati solo in assenza di docenti di ruolo e non di ruolo specializzati.
NB: si utilizzano gli elenchi delle altre scuole della provincia…
Di seguito la nota del ministero e poi i commi del Regolamento ivi citati
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Nota MIUR Prot. n. AOODGPER 19030/08: Corretta interpretazione dell'art.3 del D.M. 131/07 in rapporto all'art.7, c. 9 dello stesso decreto - attività didattiche di sostegno. |
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per l’Istruzione
Direzione Generale per il personale scolastico
Prot. n. AOODGPER 19030
Destinatari
Ai Direttori Generali degli Uffici Scol. Regionali
Ai Dirigenti degli Uffici Scol. Provinciali
Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche
LORO SEDI
Roma, 21 novembre 2008
Oggetto: Corretta interpretazione dell’ art. 3 del DM 131/07 in rapporto all’ art.7, comma 9 dello stesso decreto – attività didattiche di sostegno.
Viene segnalato che taluni Dirigenti scolastici, esauriti gli elenchi dei docenti specializzati per le attività didattiche di sostegno della prima fascia delle graduatorie del proprio istituto, non passano agli elenchi di seconda o terza fascia ed in mancanza, a quelli di altri istituti viciniori, ma procedono alla nomina di docenti non specializzati appartenenti nell’ordine alle tre fasce; ciò perché a loro avviso, pur se gli elenchi delle proprie fasce sono esauriti non lo sarebbero le graduatorie.
Al riguardo si richiamano le SS.LL. al rispetto dell’ art. 14, comma 6 della legge 104/92, secondo cui l'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei prescritti titoli di specializzazione é consentita unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati .
La norma in questione, peraltro, risulta richiamata in maniera non equivoca nell’ art. 6, comma 2 e nell’art. 7 , comma 9 del D.M. 131/07, con il quale è stato adottato il regolamento sul conferimento delle supplenze (v. in proposito nota prot. n. 12510 del 25 luglio 2008, sez. Posti di Sostegno, terz’ultimo capoverso).
IL DIRETTORE GENERALE
f.to Luciano Chiappetta
Art. 6 co. 2 DM 131/2007
2. Nell’attribuzione dei posti di sostegno relativi a ogni ordine e grado di scuola, ove si esauriscono i rispettivi elenchi di sostegno, prima di assegnare i posti stessi ad aspiranti privi di titolo di specializzazione, le relative supplenze vengono conferite, secondo modalità annualmente definite con provvedimento ministeriale, ad aspiranti inclusi nelle competenti graduatorie che risultino comunque in possesso del predetto titolo di specializzazione, anche se conseguito successivamente ai termini previsti per l’inclusione negli elenchi medesimi.
Art. 7 co. 9 DM 131/2007
9. Nel caso di esaurimento della graduatoria di circolo e di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo un criterio di viciniorità e previe le opportune intese con i competenti dirigenti scolastici. 10 Nell’anno di rinnovo delle graduatorie di circolo e di istituto, la relativa procedura deve essere attivata entro il 31 gennaio antecedente all’inizio dell’a.s. di riferimento e deve essere completata entro il successivo 31 agosto.
Nota 12510 del 25 luglio 008 – posti di sostegno-
“Qualora si esauriscano gli elenchi dei docenti di sostegno della scuola in cui si verifica la disponibilità del posto, la scuola medesima, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 9 del nuovo Regolamento procederà utilizzando gli elenchi delle altre scuole della provincia, secondo il criterio di viciniorità. “