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Approfondimento
della notizia pubblicata martedì 7 dicembre 2004
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Argomento: Argomento generale
Personale: Tutto il personale in servizio
Scuola: Tutti gli ordini e gradi di scuola
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PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
Scadenza domande 15 dicembre 2004.
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| Il nuovo contratto regionale del 2 dicembre contiene delle interessanti novità e di seguito ne pubblichiamo il testo.
Tra le altre cose fissa al 15 dicembre 2004 la scadenza delle domande di concessione dei permessi retribuiti per il diritto allo studio relativo all’anno 2005.
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
Direzione Generale
Calle dei Miracoli - Cannaregio 6071 - 30131 VENEZIA
MODIFICA CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE I CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEL PERSONALE DEL COMPARTO SCUOLA.
Il giorno 2 dicembre 2004 in Venezia presso l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto in sede di contrattazione integrativa regionale
TRA
la delegazione di parte pubblica
E
la delegazione di parte sindacale
PREMESSO
Ø Che l’art 3 del D.P.R. n. 395 del 23.08.1988, concernente il diritto allo studio, continua a trovare applicazione al personale del Comparto Scuola per effetto di quanto previsto dall’art. 142, comma 1 lettera f), del CCNL sottoscritto il 24 luglio 2003;
Ø Che la definizione dei criteri di fruizione dei permessi straordinari retribuiti per il diritto allo studio è materia demandata alla contrattazione integrativa regionale dall’art.4, comma 3, del suddetto CCNL;
Ø Che l’art.9 del C.I.R. sottoscritto il 29 ottobre 2003 prevede che il C.I.R. medesimo, nel corso della sua validità (anni 2004, 2005 ,2006, 2007) possa essere sottoposto a verifica su richiesta di uno dei soggetti firmatari;
VIENE STIPULATO
il presente Contratto Collettivo Integrativo Regionale che modifica il precedente C.I.R. stipulato il 29 ottobre 2003 e che comprende il C.I.R. del 27.1.2004 (interpretazione autentica), concernenti i criteri per la fruizione dei permessi per il DIRITTO ALLO STUDIO del personale del Comparto Scuola.
ART. 1
(Campo di applicazione e destinatari)
1. Il presente contratto si applica al personale docente, educativo ed ATA in servizio presso le istituzioni scolastiche del Veneto.
2. In particolare, può usufruire dei permessi retribuiti :
· il personale docente, educativo e A.T.A. con contratto a tempo indeterminato,sia che presti servizio a tempo pieno sia che presti servizio a tempo parziale.
In quest’ultimo caso le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate all’orario part-time .
· il personale docente, educativo ed A.T.A con contratto a tempo determinato assunto fino al termine dell’anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ivi compreso il personale supplente nominato in via provvisoria, su posto vacante o disponibile, con contratto fino alla nomina dell’avente titolo, sempre che lo stesso venga confermato o nominato su posti della medesima tipologia, nonché il personale con contratto di incarico annuale per l’insegnamento della religione cattolica.
3. Per il personale docente e ATA con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività
didattiche le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate alla
durata del contratto ( nomina fino al 30 giugno = 125 ore);
4. Per il personale docente a tempo determinato assunto con orario inferiore a cattedra e per il personale A.T.A. a tempo determinato che presta servizio con orario inferiore alle 36 ore settimanali le ore di permesso complessivamente fruibili sono proporzionalmente rapportate sia all’orario part- time che alla durata del contratto (fino al 30 giugno).
ART. 2
(Termine di presentazione delle domande)
Le domande di concessione dei permessi retribuiti devono essere presentate al Dirigente Scolastico dell’istituto di titolarità o di servizio, entro il termine perentorio del 15 novembre di ogni anno e limitatamente all’anno solare 2005 entro il 15 dicembre 2004.
ART. 3
(Formulazione delle domande e documentazione)
Le domande, redatte in carta semplice, devono contenere, oltre all’esplicita richiesta di concessione dei permessi di cui all’art. 3 del D.P.R. 395/88, i seguenti dati:
- dati anagrafici;
- tipo di corso da frequentare;
- prevedibile durata dei permessi da utilizzare nel corso dell’anno solare, in relazione al probabile impegno di frequenza;
- sede di servizio;
- ordine e grado di scuola, per il personale docente ed educativo;
- profilo professionale per il personale A.T.A.;
- eventuale prestazione di servizio a tempo parziale;
- anzianità complessiva di servizio di ruolo (escluso l’a.s. in corso) e non di ruolo;
- numero anni scolastici con contratti fino al termine dell’anno scolastico o delle attività didattiche per il personale a tempo determinato;
- numero ore di servizio settimanali per il personale docente e A.T.A. con contratto a tempo determinato;
- indicazione di eventuale richiesta di rinnovo dei permessi specificando se “in corso” o “fuori corso” nonché il numero di anni già fruiti ovvero indicazione di non aver mai usufruito precedentemente dei permessi per lo stesso tipo di corso.
Il possesso dei titoli può essere documentato con apposite dichiarazioni sostitutive.
ART. 4
(Corsi di studio, specializzazione, qualificazione professionale
che danno titolo alla concessione dei permessi retribuiti)
I corsi di studio, specializzazione e qualificazione professionale la cui frequenza dà titolo alla concessione dei permessi retribuiti sono i seguenti, indicati in ordine di priorità:
1) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
2) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titolo di qualificazione professionale, compresi i corsi di specializzazione S.S.I.S. e per l’insegnamento su posti di sostegno, i corsi di riconversione professionale ;
3) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea, sia del vecchio che del nuovo ordinamento universitario (laurea triennale più eventuale laurea specialistica - anni 3+2, da considerare unitariamente -C.I.R. 27.1.2004 – interpretazione autentica -) o di istruzione secondaria;
4) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio post-universitari, purchè previsti dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, ivi compresi “master” e corsi di perfezionamento, purchè entrambi di durata almeno annuale e con esame finale;
5) frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto;
Art.5
(Determinazione del contingente)
1. Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare complessivamente il 3% delle unità di personale in servizio in ogni anno scolastico, calcolato a livello di singola Istituzione Scolastica con possibilità di compensazioni effettuabili a livello provinciale ed eventualmente regionale.
Allo scopo di poter utilizzare l’intero contingente regionale, le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti fasi:
A. Istituzioni Scolastiche;
B. Centri Servizi Amministrativi;
C. Ufficio Scolastico Regionale.
Art.6
(Operazioni di competenza delle Istituzioni Scolastiche)
A) CALCOLO CONTINGENTE
1. I Dirigenti Scolastici, con provvedimento da pubblicare all’albo, determineranno annualmente il contingente del 3% del proprio Istituto,con arrotondamento all’unità superiore in presenza di decimali superiori allo 0,50 %, calcolandolo sul totale di unità di personale in servizio - con riferimento all’organico di fatto - su posti cattedra e spezzoni orari per il personale docente (compresi i posti di sostegno e di religione cattolica) e su posti interi e ad orario ridotto per il personale ATA.
2. Il contingente del 3%, riferito al personale docente, sarà calcolato distintamente per ogni tipologia di personale, suddiviso come segue:
- Personale docente di scuola Materna;
- Personale docente di scuola Elementare e personale Educativo;
- Personale docente di scuola Media;
- Personale docente degli Istituti di II° grado.
L’arrotondamento all’unità superiore degli eventuali decimali superiori allo 0,50 andrà effettuato solo sul risultato finale, derivante dalla somma dei singoli risultati parziali, attribuendo l’eventuale unità in più alla tipologia con il decimale più alto.
3. Per il personale A.T.A. il 3% va invece calcolato complessivamente senza distinzione per
profilo professionale.
La somma dei due contingenti non può superare complessivamente il 3% del personale in servizio.
B) MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI PERMESSI E PRIORITÀ
1. I Dirigenti Scolastici assumeranno a protocollo tutte le domande presentate e dopo averle valutate, nei confronti del personale in possesso dei requisiti prescritti procederanno nel modo seguente:
a. qualora esse siano numericamente inferiori o pari al contingente d’istituto del 3% le accoglieranno immediatamente;
b. qualora, invece, le domande siano superiori al contingente d’istituto del 3% procederanno alla compilazione delle relative graduatorie, distinte per tipologia di personale, e accoglieranno direttamente le domande degli aspiranti collocati in graduatoria in posizione utile.
Le graduatorie saranno formulate secondo i seguenti criteri, ferma restando la precedenza assoluta nei confronti del personale che chiede il rinnovo del permesso per il numero di anni pari alla durata legale dei corsi richiesti :
I. graduazione delle domande secondo l’ordine di priorità indicato all’ art. 3;
II. a parità di condizioni verrà data la precedenza al personale a tempo indeterminato rispetto a quello a tempo determinato;
III. il personale a tempo determinato con nomina a carattere provvisorio in attesa dell’avente titolo su posti di durata annuale verrà collocato in graduatoria dopo quello con nomina definitiva;
IV. in caso di ulteriore parità si terrà conto della complessiva anzianità di servizio dichiarata e, subordinatamente, dell’età anagrafica dando la precedenza al più giovane.
2. I Dirigenti Scolastici compileranno le graduatorie, da pubblicare all’albo delle scuole, entro il 30 NOVEMBRE di ogni anno.
3. Limitatamente all’anno solare 2005, le domande potranno essere presentate entro il 15/12/2004 e le graduatorie saranno pubblicate all’albo entro il 31/12/2004.
Le domande già presentate saranno ritenute valide, salvo diversa manifestazione di volontà degli interessati.
4. Avverso le graduatorie di istituto gli interessati possono presentare reclamo entro e non oltre il termine perentorio di 5 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione all’albo d’istituto.
5. Entro i successivi due giorni e, limitatamente all’anno solare 2005, entro il 12/1/2005, i Dirigenti Scolastici dopo aver esaminato e deciso gli eventuali reclami presentati:
· accoglieranno, entro i limiti del proprio contingente, le domande degli aspiranti collocati in posizione utile in graduatoria;
· effettueranno le compensazioni che si rendessero necessarie all’interno del proprio Istituto tra diverse tipologie di personale, saturando le quote eventualmente non utilizzate;
· in caso di ulteriore eccesso di domande comunicheranno al Centro Servizi Amministrativi, per consentire allo stesso eventuali compensazioni, il numero delle domande che non è stato possibile accogliere, distinte per tipologia di personale nonché copia delle graduatorie formulate indicando la posizione dell’ultimo aspirante la cui domanda è stata accolta;
· in caso di contingente parzialmente utilizzato comunicheranno al Centro Servizi Amministrativi il numero dei posti residuati;
· in caso di mancata presentazione di domande comunicheranno al medesimo Ufficio il totale dei posti relativo al proprio contingente.
I provvedimenti formali di concessione dei permessi, a favore del personale per il quale non è necessario procedere ad alcuna compensazione, saranno adottati dai Dirigenti Scolastici entro il 31 DICEMBRE e, limitatamente all’anno solare 2005, entro il 20/1/2005.
ART. 7
(Operazioni di competenza dei CC.SS.AA.)
I Dirigenti dei CC. SS. AA., una volta ricevute tutte le comunicazioni da parte delle istituzioni scolastiche:
- determineranno il numero complessivo di domande eccedenti il contingente dei singoli istituti;
- calcoleranno il numero dei posti disponibili in provincia;
- calcoleranno il numero delle compensazioni effettuabili.
- faranno pervenire, entro il 15 dicembre, all’Ufficio Scolastico Regionale il numero delle domande che non è stato possibile accogliere oppure il numero dei posti disponibili per mancata saturazione del contingente provinciale, al fine di consentire al predetto Ufficio Scolastico Regionale l’effettuazione di eventuali compensazioni tra province diverse, da rendere note ai CC.SS.AA. interessati entro il 18 dicembre;
- limitatamente all’anno solare 2005, i termini sopraindicati sono posticipati rispettivamente al 31 gennaio 2005 e 7 febbraio 2005
I Dirigenti dei CC.SS.AA, successivamente
a) nel caso in cui il numero delle compensazioni effettuabili con riferimento ai posti disponibili a livello provinciale consenta di accogliere tutte le domande eccedenti, avranno cura di comunicare tale circostanza ai Dirigenti scolastici interessati entro il 22 dicembre di ogni anno e, limitatamente all’anno solare 2005, entro il 19 gennaio 2005;
b) qualora invece, il numero delle compensazioni possibili non fosse sufficiente a soddisfare le domande in eccedenza , predisporranno entro il 22 DICEMBRE e, limitatamente all’anno solare 2005, entro il 10 febbraio 2005, una graduatoria provinciale di tutti coloro che sono rimasti esclusi nei propri istituti, utilizzando i dati comunicati dai Dirigenti scolastici;
c) sulla base delle predette graduatorie provinciali individueranno gli ulteriori beneficiari e comunicheranno i relativi nominativi ai Dirigenti Scolastici interessati entro la stessa data al fine di consentire agli stessi l’adozione dei provvedimenti formali entro il 31 dicembre e, limitatamente all’anno solare 2005, entro il 16 febbraio 2005.
ART. 8
(Operazioni di competenza dell’Ufficio Scolastico Regionale)
L’Ufficio Scolastico Regionale, sulla base dei dati comunicati dai Centri Servizi Amministrativi (numero di domande in eccesso rispetto al contingente provinciale oppure numero di posti residuati) effettuerà le eventuali compensazioni tra province diverse comunicando, entro il 18 dicembre e, limitatamente all’anno solare 2005, entro il 7 febbraio 2005, ai Dirigenti degli Uffici Provinciali con eccesso di domande il numero di posti che gli stessi possono utilizzare.
Nel caso in cui i posti disponibili a livello regionale non consentano di accogliere tutte le domande la Direzione Regionale effettuerà le compensazioni, ridistribuendo tra le province interessate i posti disponibili proporzionalmente al numero di domande non accolte.
ART . 9
(Durata e modalità di fruizione dei permessi)
1. I permessi retribuiti sono concessi nella misura massima di 150 ore annue individuali per ciascun dipendente coincidenti con l’orario di servizio, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
L’autorizzazione concessa è valida per l’anno solare e pertanto si estende all’anno scolastico successivo, per il periodo 1° settembre - 31 dicembre, anche per il personale non di ruolo qualora lo stesso ottenga la conferma della nomina annuale.
1/bis . (C.I.R. 27.1.2004 –interpretazione autentica). Il personale della scuola iscritto a corsi universitari “fuori corso” è ammesso alla fruizione dei permessi alle stesse condizioni del personale “in corso”, per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi.
Il medesimo personale, qualora abbia già usufruito dei permessi per l’intera durata legale dei corsi, potrà usufruirne subordinatamente alla disponibilità di eventuali posti residui a livello provinciale o regionale.
2. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami ; inoltre tale personale non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario e/o durante i giorni festivi e di riposo settimanale.
3. L’esercizio del diritto dev’essere comunque assicurato e la sostituzione deve avvenire applicando la normativa vigente al momento della fruizione.
4. I permessi di cui al presente contratto possono essere concessi:
- per la frequenza dei corsi (anche nel caso in cui le lezioni siano erogate con il sistema della
formazione a distanza) e per l’effettuazione dell’eventuale tirocinio, se parte integrante del corso;
- per la preparazione degli esami e della tesi finale nella misura massima di un terzo
dell’ammontare complessivo dei permessi .
5. Il docente titolare dei permessi produrrà al Dirigente Scolastico un prospetto mensile dal
quale risulti il piano di massima di fruizione dei permessi stessi.
6. Il personale mantiene comunque la facoltà di usufruire dei permessi di cui agli artt. 15, comma 1 e 19, comma 7, del CCNL (partecipazione a concorsi o esami), nonché dell’aspettativa senza assegni per motivi di studio di cui all’art. 18, comma 2, del CCNL.
7. I permessi di cui al presente contratto sono concessi in aggiunta a quelli necessari per la partecipazione alle attività formative organizzate dall’Amministrazione o svolte dalle Università, I.R.R.E o da enti accreditati.
ART. 10
(Certificazione)
1. La certificazione relativa all’ iscrizione e frequenza dei corsi e agli esami intermedi e finali sostenuti (indipendentemente dall’esito degli stessi) o la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata al proprio Dirigente Scolastico subito dopo la fruizione del permesso e comunque entro i successivi sette giorni.
2. La preparazione degli esami e della tesi finale deve essere certificata con dichiarazione personale accompagnata da idonea certificazione relativa al sostenimento dei predetti esami e della tesi finale.
3. La mancata produzione delle certificazioni o delle dichiarazioni sostitutive nei tempi prescritti comporterà la trasformazione dei permessi già concessi in aspettativa senza assegni, con relativo recupero delle somme corrisposte, previa comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento ai sensi dell’art.7 della Legge n. 241/90.
ART. 11
(Vigenza del contratto)
Il presente contratto ha validità quadriennale e trova applicazione per i permessi da fruire nel corso degli anni 2004, 2005, 2006, 2007. Potrà essere sottoposto a verifica, nel corso della sua validità, su richiesta di uno dei soggetti firmatari e l’eventuale nuovo accordo è stipulato secondo la procedura prevista dall’accordo decentrato integrativo regionale sulle relazioni sindacali.
ART. 12
(Interpretazione autentica)
1. Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto le parti che lo hanno sottoscritto entro 10 giorni dalla richiesta di uno dei firmatari, si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa, sulla base delle procedure previste dal CCNL 24 luglio 2003.
2. L’accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall’inizio della vigenza del presente Contratto Integrativo.
ART. 13
(Compatibilità finanziaria)
Ai sensi dell’art. 48 del D.Lvo 165/2001 il presente contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell’area 1 (Risorse finanziarie), viene sottoposto a certificazione di compatibilità finanziaria a cura della ragioneria Provinciale dello Stato di Venezia.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le parti concordano, in riferimento all’art.4 della legge 143/04, che all’entrata in vigore delle disposizioni applicative della stessa, la disciplina del presente contratto sarà oggetto di integrazione, al fine di utilizzare i posti eventualmente residuali per consentire la fruizione dei permessi per il diritto allo studio al personale interessato.
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