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Approfondimento
della notizia pubblicata martedì 2 dicembre 2003
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00.00
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Argomento: Argomento generale
Personale: Tutto il personale in servizio
Scuola: Tutti gli ordini e gradi di scuola
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SUPPLENTI
Congedo di maternità - diritto al trattamento economico.
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| La Corte Costituzionale, con sentenza n. 337 del 27 ottobre - 7 novembre, ha sancito inequivocabilmente il diritto al trattamento economico qualora il personale della scuola non possa assumere servizio in quanto in congedo per maternità (ex astensione obbligatoria).
Viene così cancellato definitivamente l’art. 7 del Decreto Legge n. 677, del 26/11/81, convertito in legge n. 11, del 26/11/82, in base al quale la nomina di personale incaricato o supplente che non poteva assumere servizio poiché si trovava in astensione obbligatoria per maternità aveva effetto ai soli fini giuridici e non a quelli economici.
Le interessate possono richiedere quanto loro dovuto qualora non corrisposto dalla scuola con cui avevano rapporto di lavoro in quel momento entro 5 anni dal periodo di maternità.
Vi ricordiamo, infine, che sull’argomento, avevamo già diffuso su questo sito, in data 20.11.2002 la nostra SCHEDA n. 3 dell’a.s. 2002-2003, che comunque riportiamo nuovamente nella parte che interessa:
1. AI FINI DELLA TUTELA DELLA MATERNITÀ IL PERSONALE SUPPLENTE È EQUIPARATO AL PERSONALE I.T.I.
L’art. 11 del CCNL del biennio 2000’-2001, che recepisce le indicazioni della legge 53/2000, supera di fatto la distinzione dei benefici spettanti a seconda se i fruitori siano titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
· supplente in astensione facoltativa
- Al personale i.t.d., in costanza di rapporto di lavoro, i primi 30 giorni dei 6 mesi di astensione facoltativa, da computare complessivamente tra entrambi i genitori, sono retribuiti per intero e non più al 30%.
- Nel caso di astensione dal lavoro per malattia del bambino, fino al terzo anno di vita, ai genitori, lavoratori i.t.d. in costanza di rapporto di lavoro, sono riconosciuti complessivamente, tra entrambi, 30 giorni per anno con contribuzione intera (in precedenza non era riconosciuta alcuna contribuzione).
· SUPPLENTE IN ASTENSIONE OBBLIGATORIA
- Nel periodo di astensione obbligatoria alla lavoratrice madre i.t.d., in costanza di rapporto di lavoro, spetta l’intera retribuzione in godimento, non più solo l’80%. Tale beneficio è esteso anche al padre lavoratore i.t.d. che ha titolo ad astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice.
- Il Consiglio di Stato ha deciso che al supplente, impossibilitato ad assumere servizio perché in astensione obbligatoria per maternità, deve essere corrisposto il trattamento economico fin dall’inizio della nomina e non già dalla data di “effettiva” presa di servizio. In altri termini, se al personale supplente è proposta un contratto a t.d. la cui decorrenza coincide con l’astensione obbligatoria (compresa quella anticipata) ha diritto, da subito, al trattamento economico di maternità.
(Decisione del Consiglio di Stato – sezione VI- n. 2479 dell’8 maggio 2002)
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