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Approfondimento
della notizia pubblicata lunedì 30 dicembre 2002
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Argomento: Le schede dello Snals
Personale: Tutto il personale in servizio
Scuola: Tutti gli ordini e gradi di scuola
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LE SCHEDE DELLO SNALS
La scheda n. 4 su utilizzo fondi e assenze per dottorato di ricerca.
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| Utilizzo fondi (ccnl 2001).
Sulle responsabilità delle scelte (organizzative, economiche, didattiche…) pensiamo di aver da sempre detto parole chiare e nette. Secondo noi, infatti, la Scuola ha ormai perduto la sua connotazione di “sistema” di poteri gerarchici per diventare (processo in fieri, beninteso, ma irreversibile) “potere” diffuso, ossia centro diverso di responsabilità (una poliarchia). E dunque non si possono attribuire solo ad altri tutte le colpe di tutte le disfunzioni e di tutte le difficoltà. E’ un vizio antico, che pensavamo avesse fatto il suo tempo. Ed invece… .
Per esempio, se il ministero attraverso i monitoraggi e i conti consuntivi verifica che le scuole (certamente non tutte!) denunciano avanzi di gestione notevoli (vincolati o non vincolati), cosa fa? Riduce i finanziamenti per l’anno successivo. Come farebbe, del resto, ogni finanziatore. Qualcuno è forse disposto a credere che da parte delle scuole (dirigenti, oo.cc., rsu, oo.ss.) non ci sia alcuna responsabilità? Lo Snals non è tra questi.
Perché questa premessa? Perché l’art. 15, comma 4 del CCNL del marzo 2001, dice quanto segue:
“Le somme assegnate agli istituti in base all’art. 14 del presente accordo (sono le voci di finanziamento del fondo di istituto) e non utilizzate nell’anno finanziario e in quello successivo saranno ridistribuite e assegnate ad altri istituti della regione, secondo criteri definiti con contrattazione integrativa da svolgere a livello di ufficio scolastico regionale.”
Come dovremo valutare la eventuale esistenza nelle scuole di fondi non utilizzati? Erano forse troppi?
2. Dottorato di ricerca (legge.476/84 - legge 448/01).
- Il corsista viene collocato, a domanda, da presentare al dirigente scolastico, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ed usufruisce della borsa di studio. In caso di ammissione ai corsi senza borsa di studio o di rinuncia a questa, l'interessato conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento. Qualora, però, dopo il conseguimento del dottorato, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione di appartenenza cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, il dipendente è tenuto alla restituzione degli assegni corrisposti;
- il congedo per il borsista è un diritto e non dipende, quindi, da alcuna decisione da parte del dirigente scolastico;
- la concessione del congedo non è subordinata al superamento del periodo di prova; pertanto anche il vincitore di concorso che non può assumere servizio, poiché impegnato nel dottorato di ricerca, va collocato in congedo straordinario;
- la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad anno, ma all'intera durata del corso;
- il dipendente che cessa o viene escluso dal corso deve riassumere immediatamente servizio nella sede di titolarità;
- il periodo trascorso in congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Borse di studio post-dottorato
La legge 398/89 ha esteso quanto disposto per chi frequenta i corsi per il dottorato di ricerca anche ai titolari di borse di studio post-dottorato e di borse per la frequenza di corsi di perfezionamento e di scuole di specializzazione universitaria.
La legge finanziaria 498/92 ha esteso, poi, lo stesso istituto del congedo straordinario senza assegni previsto per il dottorato di ricerca anche al personale assegnatario di borse di studio da parte di Amministrazioni statali, Enti Pubblici, Stati e Enti stranieri o di Organismi e Enti internazionali.
La C.M. 120/02 chiarisce, inoltre, che diversa è la normativa che regola gli incarichi temporanei presso Ministeri ed Enti con oneri a loro carico, la cui autorizzazione è di competenza del MIUR, e che può essere concessa solo al personale che abbia superato il periodo di prova.
Assegnisti
L'art. 51 della legge 449/97 prevede la possibilità di concedere l'aspettativa senza assegni per tutti i dipendenti pubblici vincitori di un assegno di ricerca.
La C.M. n. 120 del 4-11-2002 fornisce utili chiarimenti circa la normativa che regola le assenze in caso di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, borse di studio e assegni di ricerca.
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