Approfondimento della notizia pubblicata mercoledì 18 dicembre 2002 - ore 00.00

Argomento: Argomento generale
Personale: Tutto il personale in servizio
Scuola: Tutti gli ordini e gradi di scuola

SORVEGLIANZA ALUNNI
Il Tar Veneto su un conflitto tra Scuola e Comune.
Importante sentenza del TAR Veneto (Sent. n. 5610 del gennaio 2002). Il sindaco, nella veste di Ufficiale di Governo, ha imposto ad una dirigente scolastica “di provvedere all'apertura ed alla chiusura dei cancelli della scuola nel rispetto dei tempi già comunicati di arrivo e partenza dei mezzi che effettuano il trasporto scolastico garantendo con il personale della scuola il servizio di accoglienza e degli alunni trasportati in conformità a quanto stabilito dalle leggi e dai contratti di lavoro del personale del comparto della scuola”. Il ricorso della dirigente è stato accolto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, che ha annullato il provvedimento impugnato e ha condannato il Comune al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese e delle competenze di causa ( € 2500 -duemila cinquecento euro). Ecco alcuni passaggi della sentenza: Il sindaco è intervenuto con un provvedimento contingibile ed urgente in quanto, dopo aver stabilito che, a suo giudizio, rientra nella competenza esclusiva dell'istituzione scolastica assicurare brevi periodi di accoglienza e sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all'orario dell'attività didattica, ha ritenuto che l'apertura dei cancelli della scuola elementare e media secondo le modalità comunicategli nella lettera del 24 agosto 2001 (apertura 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e chiusura al termine dell'attività scolastica non appena concluso il deflusso degli alunni) espone gli scolari minori trasportati, costretti a rimanere sulla strada, a evidenti rischi per la loro incolumità, atteso che detta via risulta percorsa da importante traffico veicolare. Ciò ha fatto richiamando in particolare l'art.54 comma 2^ del D.lgs. n.267/2000 che attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. … ma ciò è possibile solo in situazioni di assoluta ed imprevista necessità ed urgenza e per il tempo strettamente necessario a risolvere lo stato di emergenza; negli altri casi si tratta di un servizio che può essere svolto previo accordo tra l'amministrazione scolastica e l'ente locale. L'amministrazione scolastica non ha, infatti, per quanto consta dalla disamina normativa - e d'altronde nessuna norma specifica viene richiamata nel provvedimento - l'obbligo di garantire la sicurezza e la vigilanza degli allievi fuori dai cancelli della scuola e al di fuori dell'orario scolastico. Di norma, infatti, chi cura l'accompagnamento a scuola degli alunni deve preoccuparsi di garantire la loro sorveglianza sino all'ingresso nell'istituto e all'uscita (e ciò vale sia per i genitori che per chiunque svolga tale compito per incarico in loro vece). Ne consegue che spetta all'amministrazione comunale, che svolge l'attività di trasporto degli allievi disagiati, preoccuparsi che gli allievi trasportati non rimangano privi di sorveglianza, trattenendoli sul mezzo se arrivano in anticipo ed assicurandosi che accedano al mezzo, al rientro, in condizioni di sicurezza.

 

Webmaster arch. Piero Battistich piero.bat@tele2.it
ottobre 1996 /gennaio 2004 

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