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Approfondimento
della notizia pubblicata martedì 17 dicembre 2002
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Argomento: Pensioni, pensionati e pensionandi
Personale: Tutto il personale in servizio
Scuola: Tutti gli ordini e gradi di scuola
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PENSIONI
Confermata la data di scadenza per la presentazione della domanda:10 gennaio 2002.
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E’ stato emanato il 2 dicembre il Decreto Ministeriale n° 127 con le relative istruzioni, composto di quattro articoli.
1) Il termine per la presentazione delle domande di dimissioni volontarie, collocamento a riposo per il compimento di 40 anni, di trattenimento in servizio oltre il 65° anno, nonché per la revoca, è fissato al 10 gennaio.
Il termine vale anche per chi desidera il rapporto part-time contestuale alla pensione.
2) In caso di mancata maturazione del diritto a pensione, l’Amministrazione lo comunica all’interessato, che potrà ritirare la domanda entro cinque giorni.
3) L’accettazione delle domande s’intende avvenuta alla scadenza del 10 gennaio, senza un provvedimento formale.
4) I dirigenti debbono inoltrare le loro domande direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.
5)
Per quanto attiene ai dirigenti scolastici l’art. 28 del CCNL 1/3/2002, prevede le seguenti cause di cessazione:
a) cessazione al compimento del limite massimo di età previsto dalle norme di legge applicabili nell’amministrazione;
b) risoluzione consensuale;
c) recesso del dirigente;
d) recesso dell'amministrazione.
Il successivo art. 29, precisa che i casi di cui alla lettera a) non riguardano solo la cessazione per raggiunti limiti di età a compimento dei 65 anni di età che avvengono dal 1° settembre successivo, ma anche la cessazione per raggiunto quarantennio che avviene d’ufficio salvo domanda dell’interessato per la permanenza in servizio oltre tale compimento da presentarsi almeno 3 mesi prima (ossia il 31 maggio). Poiché per la proroga del collocamento a riposo (permanenza in servizio) per limiti di età non è previsto un termine, la locuzione all’art. 1 del D.M. 127/2002 “limitatamente a quanto non previsto dal CCNL 1/3/2002” lo fissa al 10 gennaio 2003. Pertanto, gli interessati entro tale termine possono produrre, salvo ulteriori precisazioni ministeriali, unicamente la sola istanza di mantenimento in servizio oltre il 65° anno di età. Si precisa che i dirigenti debbono inoltrare tale domanda direttamente alle Direzioni Scolastiche Regionali.
Il personale docente, educativo ed ATA deve indirizzare le domande in questione, compresa l’eventuale revoca delle medesime, alla Scuola di titolarità (tramite la scuola di servizio se diversa da quella di titolarità), e, per conoscenza, al competente Ufficio Scolastico Territoriale.
Se già presentate, le istanze medesime devono essere inviate all’istituzione scolastica e all’Ufficio Scolastico Territoriale nei termini precisati, qualora gli stessi non ne siano già in possesso.
Una copia dell’istanza di dimissioni volontarie dal servizio, non revocata, dovrà essere rimessa dopo il 10 gennaio 2002 da parte degli Uffici Scolastici Territoriali, per i dirigenti scolastici e, da parte delle istituzioni scolastiche, per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario alla competente sede provinciale dell’I.N.P.D.A.P.
DOMANDE DI PENSIONAMENTO: DONNE SESSANTENNI
Quali i requisiti necessari?
Ai sensi della legge 335/95, art. 2, comma 21, le lavoratrici del pubblico impiego, al compimento del 60° anno possono chiedere di essere collocate a riposo come pensionate di vecchiaia.
E’ sufficiente, per chi è stato assunto anteriormente al 31/12/1992, un’anzianità contributiva di anni 14, mesi 11 e giorni 16.
La normativa è stata confermata anche dall’INPDAP, Istituto gestore delle nostre pensioni, con la circolare 16/3/1998, n. 14 (punto 6: arrotondamenti).
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