Approfondimento della notizia pubblicata sabato 31 gennaio 2009 - ore 16.41

SCHEMI DI REGOLAMENTO 3

Problema n. 3– NUOVO TEMPO SCUOLA NELLA PRIMARIA

 

… senza compresenze…

Allora sono vietate, sono impossibili, sono possibili ma difficili?

Cosa dice il nuovo regolamento (Schema del 22.12.2008) – Problema n. 3 –

 

 

Continuiamo ad esaminare alcuni aspetti specifici degli Schemi di Regolamento, che comunque – lo ripetiamo- devono essere sottoposti al vaglio del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (non il decreto sul dimensionamento), del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata Stato-Regioni per i pareri di competenza.

Dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri andranno alla firma del Presidente della Repubblica.

 

 

                                 Problema n. 3– NUOVO TEMPO SCUOLA NELLA PRIMARIA

 (La questione ORGANICI                           problema n. 1- l’abbiamo presentata in data 7 gennaio 2009).

 (La questione FORMAZIONE CLASSI problema n. 2- l’abbiamo presentata in data 15

gennaio 2009).

 

 

 

Questo il testo:

 

  •  “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

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art. 4, co.3- 4, lettere a), b), c)

 

3.         Il tempo scuola della primaria è svolto ai sensi dell’articolo 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell’insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell’organico assegnato; è previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l’intero percorso della scuola primaria e, per l’anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie. Qualora il docente non sia in possesso degli specifici titoli previsti per l’insegnamento della lingua inglese e dei requisiti per l’insegnamento della religione cattolica, tali insegnamenti sono svolti da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.

 

4.         Le classi successive alla prima continuano a funzionare, dall’anno 
scolastico 2009-2010 
e fino alla graduale 
messa a regime del modello previsto dal precedente comma 3, 
secondo i  modelli 
orario in atto:
a)   27 ore, corrispondenti all’orario di insegnamento di 
cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo, 
n. 59 del 2004, con esclusione delle attività opzionali 
facoltative 
di cui al comma 2 del medesimo articolo, senza compresenze;
b)   30 ore comprensive delle attività opzionali facoltative, 
corrispondente 
all’orario delle attività di cui all’articolo 7, comma 2, 
del decreto legislativo, 
n. 59 del 2004, senza compresenze e nei limiti dell’organico 
assegnato 
per l’anno scolastico 2008/2009;
c)   40 ore corrispondenti al modello di tempo pieno, nei limiti 
dell’organico assegnato per l’anno scolastico 2008/2009 senza 
compresenze. 

 

 

E queste le nostre brevi CONSIDERAZIONI

 

Dunque, il nuovo tempo scuola della primaria è svolto:

  • secondo il modello dell’insegnante unico, che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze;
  • secondo le differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore.

 

Là dove insegnante unico non  può che significare “un insegnante da solo per ogni ora di insegnamento”. Con questo assetto ordinamentale il MIUR intende superare il modulo che, invece, consentiva le compresenza in quanto il docente non era impegnato per 22 ore frontali. Ed infatti prevede un’assegnazione di posti in organico solo a copertura delle ore richieste dalle famiglie per ogni classe.

E questo è già un problema.          

 

E tuttavia la formula “senza compresenze”-ripetuta insistentemente nel co. 4, lettere a), b), c) –

non può impedire, e non impedisce che, una volta ottenuto l’organico come sopra definito (un’ ora = un docente, senza prevedere compresenze), ogni Scuola organizzi autonomamente la sua attività didattica e l’impiego del personale. Perché?

Perché lo consentono le norme sull’autonomia (DPR 275/1999, artt. 4-5),  le relazioni sindacali (art.

6 co. 2 lett. h CCNL/2007), le prerogative del collegio docenti (art. 28, co. 7 CCNL/2007).

 

 

Per concludere e rispondere alla domanda iniziale:

La compresenza è vietata, è impossibile, è possibile ma difficile?

E’ è possibile ma difficile!

 

 

Sono aspetti che meritano approfondimenti e forse ulteriori spiegazioni. Ci ritorneremo. Vorremo spiegare come la compresenza sia ancora possibile, nonostante i ristretti margini ministeriali. Naturalmente solo se le scuola la riterranno utile per l’Offerta formativa.

 

 

 

Webmaster arch. Piero Battistich piero.bat@tele2.it
ottobre 1996 /gennaio 2004 

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