Pubblichiamo la lettera inviata ai dirigenti:
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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA
aderente alla conf.s.a.l.
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tel. 041958464 (2 linee r.a.) fax 041951188
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VE-Mestre, 17 giugno 2008
Prot.n. 205 /5 A Al dirigente scolastico
OGGETTO: ATTO DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE
E SIGNIFICAZIONE STRAGIUDIZIALE
Premesso che
- questa O.S. ha ricorso avverso i provvedimenti di formazione degli organici di diritto, in quanto lesivi degli interessi collettivi dei lavoratori per la sicurezza nei luoghi di lavoro, lamentando la violazione delle norme e delle procedure di contenimento del massimo affollamento ipotizzabile per aula;
- la formazione di classi con più di 25 alunni impone una procedura di verifica della idoneità dell’aula, ai sensi dell’art. 5 allegato 1 al DM 26 agosto 1992;
- detta procedura di verifica non è stata seguita nella formazione degli organici di diritto 2008-2009;
- all’udienza del TAR Veneto del 7 maggio u.s. si è costituito il Ministero, il quale, in sede di difesa, ha dichiarato espressamente che gli “eventuali” problemi di sicurezza si possono riferire alla formazione degli organici di fatto e non agli organici di diritto, tanto che “è necessario procedere alla totale revisione della situazione preventiva con l’organico di diritto, verificando classe per classe il numero reale degli alunni iscritti. Tale procedura è quella che viene definita organico di fatto”;
- sulla base degli organici di diritto risulta prospettata, allo stato, la formazione di classi con più di 25 alunni;
- in sede di formazione degli organici di fatto 2008/2009 è quindi assolutamente necessario verificare che esistano, in ciascun Istituto, aule in grado di ospitare legittimamente più di 25 alunni;
- in particolare è necessario verificare che dette aule abbiano vie di uscita di larghezza di almeno 1,20 mt. con apertura nel senso dell’esodo (crt. art. 5, comma 6 DM 26.08.1992);
- la verifica stessa o comunque l’esistenza di detta verifica deve essere effettuata anche e necessariamente dai Dirigenti Scolastici quali “titolari dell’attività” e “datori di lavoro”;
considerato che
- sempre in sede di costituzione il Ministero ha affermato che vi è il dovere di tenere in considerazione le richieste avanzate dai Dirigenti Scolastici di sdoppiamento delle classi “anche per corrispondere ai parametri della sicurezza altrimenti non risolvibili”;
- con nota del 27 agosto 2007 prot. N. 13340/C21 l’Ufficio Scolastico provinciale, con riferimento alla formazione dell’organico di fatto per l’anno scolastico 2007/2008, ha espressamente dichiarato di aver provveduto allo sdoppiamento delle classi “in presenza di segnalazioni e dichiarazioni documentate, dei Dirigenti Scolastici, di non conformità delle aule ai parametri di sicurezza”, con ciò evidentemente attribuendo ai Dirigenti la responsabilità per eventuali omesse segnalazioni;
valutato che
- l’art. 1, comma 411, della legge 244/07 (finanziaria 2008) attribuisce espressamente al Dirigente la competenza a disporre gli “incrementi del numero delle classi, ove necessario”, riconoscendo alla Direzione Regionale la funzione di autorizzare preventivamente l’incremento;
- pertanto, la responsabilità del Dirigente nel caso di formazione di classi con più di 25 alunni appare certificata e aggravata laddove lo stesso non segnali la insussistenza delle aule idonee;
- in ogni caso, al di là delle considerazioni formali del Ministero, la formazione di organici di fatto non pare potersi agevolmente attuare senza una fattiva attivazione dei Dirigenti Scolastici tale da semplificare la verifica e l’accertamento della esistenza di un numero sufficiente di aule idonee, in ogni singolo Istituto;
Ciò premesso, la scrivente O.S.
invita
i dirigenti indirizzo, ciascuno per quanto di propria competenza,
1) a tenere in considerazione il predetto obbligo e di procedere alla preventiva verifica della esistenza di un numero sufficiente, per ciascun Istituto, di aule idonee ad ospitare più di 25 alunni prima della formazione dell’organico di fatto 2008/2009;
2) a fare tutto quanto necessario per ottenere l’autorizzazione a disporre incrementi delle classi che risultassero necessari all’esito della verifica;
chiede
ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. 241/90,
· di conoscere preventivamente quale sia l’esito della verifica suddetta;
· di essere ammessa a presentare memorie ed osservazioni sul punto.
Il tutto al fine di consentire a questa OS di esercitare il proprio intervento presso gli organi competenti a tutela del personale della scuola e degli studenti.
Giovanni Giordano
segretario provinciale