Il Giudice del Lavoro di Venezia respinge il ricorso dello Snals Confsal di Venezia perché ritiene “che la contrattazione integrativa non possa svolgersi sulle materie attribuite all’esclusiva competenza del dirigente, e ciò con specifico riferimento all’organizzazione degli uffici ed alla gestione del personale, nonostante ciò comporti –contrariamente a quanto previsto per la generalità delle loro disposizioni – la sostanziale disapplicazione delle norme contenute nei contratti collettivi nazionali vigenti…” (RG 280/2011del 14 marzo 2011)