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Indice
Titolo I
Principi, finalità e democrazia interna
Art. 1 -
Costituzione e principi
Art. 2 -
Finalità
Art. 3 -
Tesseramento
Art. 4 -
Tutela degli iscritti
Art. 5 -
Elezioni interne
Art. 6 -
Incompatibilità
Art. 7 -
Garanzia e propaganda
Art. 8 -
Accertamento di irregolarità
Art. 9 -
Convocazione degli organi centrali e periferici
Art. 10 -
Cooptazione
e durata
Titolo II
Strutture del sindacato
Art. 11 -
Organizzazione periferica
Art. 12 -
Delegato
Art. 13 -
Organi distrettuali
Art. 14 -
Organi provinciali
Art. 15 -
Funzione degli organi pro-vinciali
Art. 16 -
Consiglio provinciale
Art. 17 -
Segretario e segreteria pro-vinciale
Art. 18 -
Collegio provinciale dei sindaci
Art. 19 -
Collegio provinciale dei probiviri
Art. 20 -
Elezione degli organi provinciali
Art. 21 -
Organi regionali
Art. 22 -
Congresso regionale
Art. 23 -
Consiglio regionale
Art. 24 -
Segretario regionale
Art. 25 -
Segreteria regionale
Art. 26 -
Collegio regionale dei sindaci
Art. 27 -
Conferenza dei segretari provinciali
Art. 28 -
Norma transitoria
Art. 29 -
Organi nazionali
Art. 30 -
Congresso nazionale
Art. 31 -
Convocazione congresso nazionale
Art. 32 -
Delegati al congresso nazionale
Art. 33 -
Convocazione straordinaria del congresso nazionale e
della assemblea provinciale
Art. 34 -
Consiglio nazionale
Art. 35 -
Composizione del consiglio nazionale
Art. 36 -
Comitato centrale
Art. 37 -
Ufficio di Presidenza del Consiglio
Nazinale e Ufficio del Comitato Centrale
Art. 38 -
Segretario generale
Art. 39 -
Segreteria generale
Art. 40 -
Conferenza dei segretari provinciali e regionali
Art. 41 -
Organo di stampa
Art. 42 -
Organizzazione centrale
Art. 43 -
Collegio nazionale dei sindaci
Art. 44 -
Collegio nazionale dei probiviri
Art. 45 -
Commissione di vigilanza (Abrogato)
Titolo III
Organizzazione dei settori
Art. 46 -
Settori del sindacato
Art. 47 -
Consulta provinciale di settore
Art. 48 -
Organi nazionali di settore
Titolo IV
Bilancio, patrimonio e amministrazione
Art. 49 -
Bilancio nazionale
Art. 50 -
Bilancio provinciale e regionale
Art. 51 -
Patrimonio
Titolo V
Modifiche statutarie e regolamento
Art. 52 -
Modifiche statutarie e regolamento
Titolo I
Principi, finalità e democrazia interna
Art. 1
Costituzione e principi
E' costituito con sede in Roma, il Sindacato Nazionale
Autonomo Lavoratori della Scuola (S.N.A.L.S.),
organizzazione unitaria, libera, democratica ed autonoma
di tutti i settori del lavoro scolastico pubblico e
privato.
Lo S.N.A.L.S. aderisce alla Confederazione dei Sindacati
Autonomi dei Lavoratori (CONF.S.A.L.).
Lo S.N.A.L.S. è unitario perché muove dalla
consapevolezza della unità sostanziale dei problemi
della scuola e di quelli del lavoro, nella dimensione
economica e sociale, e, in particolare, nel pubblico
impiego.
Lo S.N.A.L.S., indipendente dal Governo, dai partiti
politici e dalle associazioni di qualunque tipo, pone
l'autonomia come garanzia precisa di libertà e di
pluralità democratica.
Lo S.N.A.L.S. è democratico: esso si ispira ai principi
costituzionali nati dalla lotta di Liberazione; si
impegna a difendere ed a sostenere le libere istituzioni
ed il sistema pluralistico; rifiuta il concetto e la
politica del sindacalismo di classe o di massa, che sia
unico, esclusivo ed esternamente diretto; si pone come
associazione di base, la cui linea programmatica si
definisce nel serio ed aperto confronto delle posizioni
e si realizza attraverso la libera elezione delle
cariche.
Lo S.N.A.L.S. è un ente di tipo associativo non
commerciale, per cui non potrà:
1) distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi
di gestione nonchè fondi, riserve o capitale durante la
vita della associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
2) trasmettere ad altri il contributo associativo.
Lo Snals ha l’obbligo di devolvere il patrimonio del
sindacato, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe e
comunque a fini di pubblica utilità.
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Art. 2
Finalità
Lo S.N.A.L.S., che non persegue fini di lucro, ha per
obiettivo di tutelare e sviluppare organicamente,
attraverso la contrattazione, la pressione sui pubblici
poteri e l'esercizio dello sciopero, le condizioni
morali, professionali, giuridiche ed economiche del
lavoro scolastico.
La ratifica di base è richiesta a conclusione delle
vertenze sindacali.
Lo S.N.A.L.S. persegue le seguenti ulteriori finalità:
a) la difesa dei diritti sindacali dei lavoratori della
scuola nonché l'aggiornamento della loro
professionalità;
b) lo sviluppo ed il rinnovamento, seriamente
programmati, del sistema educativo e delle istituzioni
scolastiche, in modo precipuo della scuola pubblica
nelle sue articolazioni statali e regionali, per
valorizzarne la funzione sociale;
c) la difesa conseguente della serietà della scuola e
del suo contributo, in concorso con la famiglia, alla
formazione completa della persona in una comunità
operosa e democratica;
d) l'autogoverno socialmente responsabile della scuola,
nel riconoscimento dell'apporto autonomo delle altre
componenti ed in primo luogo degli studenti e delle
famiglie;
e) la tutela della dignità del lavoro scolastico e della
libertà dell'insegnamento e della ricerca.
Lo S.N.A.L.S., inoltre, contribuisce, in seno alla
CONF.S.A.L., con proprie proposte alla formazione della
politica economica (investimenti, reddito, occupazione,
servizi sociali, tributi), alla definizione delle
riforme sociali ed alla realizzazione di una organica e
giusta politica retributiva sia del settore pubblico sia
del settore privato.
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Art. 3
Tesseramento
Lo S.N.A.L.S. organizza unitariamente il personale della
scuola di ogni ordine e grado, dipendente dallo Stato e
dagli Enti Privati, dell'alta formazione artistica e
musicale e delle ricerca, compreso quello all'estero, e,
fino al 31 dicembre 2007, del personale della scuola
dipendente dalle Regioni ed Autonomie Locali, nonché
quello dell'amministrazione scolastica e dell'università
e ne assume la rappresentanza.
Lo Snals-Confsal imputa per successione le deleghe
rilasciate fino al 31 dicembre 2007 intestate allo
Snals-Confsal, determinando l'effettivo passaggio della
titolarità delle stesse, come segue:
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per il Comparto Università alla Federazione
Confsal-Snals Università-Cisapuni; |
-
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per il Comparto Ministeri alla Federazione
Confsal-Unsa; |
-
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per il Comparto Regioni ed Autonomie Locali alla
Federazione Confsal-Fenal. |
Hanno titolo all'iscrizione gli appartenenti al
personale afferente ai settori ed ai comitati
intersettoriali previsti dall'art. 46 del presente
statuto, nonché gli aspiranti a contratti di lavoro a
tempo indeterminato o determinato inerenti i settori
predetti.
Sono soci dello S.N.A.L.S. tutti coloro che si impegnano
all'osservanza del presente statuto, del regolamento
applicativo, dei deliberati degli organi statutari e che
versano la quota annuale di iscrizione.
Il tesseramento avviene secondo norme che saranno
stabilite dal consiglio nazionale. Il consiglio
nazionale stabilirà, altresì, la ripartizione delle
quote di iscrizione fra la segreteria generale, le
segreterie regionali e quelle provinciali.
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Art. 4
Tutela degli iscritti
Lo S.N.A.L.S. tutela la libertà dei singoli iscritti, i
quali non possono organizzarsi in gruppi
istituzionalizzati.
In occasione dei congressi, nonché dei consigli chiamati
a deliberare fra un congresso e l'altro, deve essere
possibile far emergere e confrontare le tesi di politica
sindacale e scolastica; deve essere possibile la scelta
organica dei dirigenti chiamati ad interpretare
democraticamente e responsabilmente la volontà della
base; deve essere possibile la formazione e la libera
articolazione del consenso e del dissenso alla base ed
al vertice.
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Art. 5
Elezioni interne
Lo S.N.A.L.S. è fondato sul principio della più ampia
democrazia interna.
Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti,
direttivi ed esecutivi ed in quelli di controllo, sono
elettive.
Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei
voti.
Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è
presente almeno la metà più uno dei componenti.
Per tutte le elezioni interne relative ad organi
deliberanti, di controllo o di settore, composti da
almeno tre persone, si applica, qualora vengano
presentate più liste, il metodo proporzionale.
Tutte le elezioni devono essere effettuate con votazioni
dirette e segrete.
Gli organi esecutivi e le cariche elettive in genere
decadono qualora sia stata votata la sfiducia nei loro
confronti da parte degli organi che li hanno eletti.
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Art. 6
Incompatibilità
Le cariche di segretario generale, regionale e
provinciale e di membro della segreteria generale dello
S.N.A.L.S. non sono cumulabili fra loro e sono
incompatibili con il mandato parlamentare o
politico-amministrativo, con l'appartenenza ad organi
esecutivi di partiti, o con la carica di responsabile
degli uffici scuola dei partiti.
I membri del collegio provinciale, regionale e nazionale
dei sindaci e i membri del collegio provinciale e
nazionale dei probiviri non possono far parte degli
organi deliberanti ai rispettivi livelli.
Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche, con
particolare riguardo agli incarichi rappresentativi in
organi esecutivi esterni, saranno stabiliti dal
consiglio nazionale.
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Art. 7
Garanzia e propaganda
A tutti gli iscritti è garantito, all'interno del
sindacato, il diritto di parola, critica e propaganda.
I soci si impegnano a proporre le rivendicazioni e la
linea operativa nei momenti e nelle sedi in cui si
elaborano e si discutono i programmi del sindacato.
Qualora una proposta non venga accolta, i soci hanno
diritto ad ulteriore propaganda in seno al sindacato, ma
devono astenersi da attività sindacali svolte fuori dal
sindacato unitario e da iniziative disgregatrici.
Le deliberazioni sono impegnative per tutti. Una volta
deliberate azioni sindacali di agitazione o sciopero
oppure altre iniziative, ogni socio dovrà astenersi da
qualsiasi atto che indebolisca l'azione del sindacato o
ne minacci l'unità organizzativa.
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Art. 8
Accertamento di irregolarità
In caso di gravi ed accertate disfunzioni od
irregolarità, gli organi di settore e unitari sono
dichiarati decaduti e si provvede a gestione
commissariale.
L'accertamento delle disfunzioni o irregolarità spetta,
in relazione alle successive lettere a) - b),
rispettivamente alla segreteria generale e provinciale.
La dichiarazione di decadenza e la nomina di un
commissario straordinario competono:
a) al comitato centrale nei riguardi di tutti gli organi
centrali di settore e dei consigli regionali e
provinciali;
b) ai consigli provinciali nei riguardi di tutti gli
organi provinciali di settore e nei riguardi dei
comitati distrettuali.
Avverso i provvedimenti di cui sopra, è ammesso ricorso,
nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento:
- al consiglio nazionale per i casi di cui alla lettera
a);
- al comitato centrale per i casi di cui alle lettera
b).
Il ricorso deve essere deciso nella prima seduta utile
dell'organo competente e, comunque, non oltre i 60
giorni, pena la decadenza del provvedimento impugnato.
Qualsiasi gestione commissariale non può protrarsi per
più di 6 mesi.
Il rifiuto di ottemperare alle decisioni di cui ai
precedenti commi comporta l'automatico deferimento dei
responsabili al collegio nazionale dei probiviri, nel
caso di provvedimenti adottati da organismi nazionali, e
al collegio provinciale dei probiviri nel caso di
provvedimenti adottati da organismi provinciali.
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Art. 9
Convocazione degli organi centrali e periferici
Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici,
sono convocati, con indicazione dell'ordine del giorno,
in via ordinaria dai responsabili degli organi, su
richiesta delle segreterie e, in via straordinaria,
quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei
componenti le segreterie. La riunione relativa deve
avvenire entro un massimo di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta per gli organi centrali e di
quindici per gli organi periferici.
In quest'ultimo caso, in mancanza di convocazione,
provvederà il segretario regionale per gli organi
provinciali e il segretario generale per gli organi
regionali.
I membri di tutti gli organi del sindacato, centrali e
periferici, che risultino assenti senza giustificati
motivi per due sessioni consecutive, sono dichiarati
decaduti dagli organi di cui fanno parte, nella seduta
successiva.
Gli organi deliberanti del sindacato, centrali e
periferici (consiglio nazionale, consigli regionali e
provinciali) e le consulte di settore si riuniscono
almeno due volte l'anno.
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Art. 10
Cooptazione e
durata
Negli organi deliberanti (consiglio nazionale, comitato
centrale, consigli regionali e provinciali), nonché
nelle consulte di settore provinciali e nazionali,
possono essere cooptati, in situazioni particolari,
altri membri fino ad un massimo corrispondente al 10%
dei loro componenti e scelti da una maggioranza
qualificata di almeno due terzi degli aventi diritto al
voto.
Tutti gli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi
restano in carica non più di quattro anni.
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TITOLO II
Strutture del Sindacato
Art. 11
Organizzazione periferica
Lo S.N.A.L.S. dispone di strutture ed organi unitari.
Questi hanno, a tutti i livelli, sedi, uffici,
attrezzature, personale e mezzi adeguati.
L'organizzazione periferica unitaria dello S.N.A.L.S. si
articola in strutture regionali, provinciali e, di
norma, anche distrettuali.
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Art. 12
Delegato
Lo S.N.A.L.S., allo scopo di garantire una vita
sindacale sempre più aderente alla realtà ed ai problemi
della scuola e della società ed insieme la
partecipazione diretta nelle scelte programmatiche e
nella gestione delle lotte e delle conquiste, fonda la
sua organizzazione unitaria sul delegato, individuato in
ogni unità scolastica o sede di servizio.
Il delegato, eletto dagli iscritti o designato dalla
segreteria provinciale, tutela gli interessi e
salvaguarda i diritti dei soci sul posto di lavoro,
anche attraverso la contrattazione decentrata; cura
l'informazione e la propaganda; garantisce la
partecipazione diretta del personale nelle scelte
programmatiche e nella gestione delle lotte e delle
conquiste; provvede al tesseramento.
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Art. 13
Organi distrettuali
Sono organi distrettuali unitari:
1) l'assemblea dei delegati;
2) il comitato distrettuale;
3) il segretario distrettuale.
L'assemblea dei delegati, che è formata dai
rappresentanti degli iscritti nella scuola del
distretto, ha il compito di dibattere i problemi
connessi con le unità scolastiche del territorio, di
raccogliere le istanze di base in ordine alle scelte
programmatiche, alle azioni di lotta; di formulare le
relative proposte agli organi provinciali.
Il comitato distrettuale è composto da un massimo di 5
membri, eletti dall'assemblea dei delegati, in numero
proporzionale alla rappresentanza di ciascun settore e
dai coordinatori distrettuali di settore.
Alle riunioni del comitato distrettuale partecipano, con
solo diritto di parola, i rappresentanti dello
S.N.A.L.S. eletti in seno al consiglio scolastico
distrettuale, qualora non ne facciano già parte in
qualità di membri effettivi.
Il segretario viene eletto dal comitato distrettuale.
La sezione distrettuale, non necessariamente coincidente
con il distretto scolastico, esercita funzioni di
promozione, coordinamento ed organizzazione
dell'attività sindacale e tiene i rapporti con le
strutture scolastiche e gli enti locali nell'ambito del
territorio.
Per la realizzazione della politica scolastica
distrettuale, il comitato può costituire gruppi
intersettoriali di lavoro per specifici obiettivi di
azione.
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Art. 14
Organi provinciali
Sono organi provinciali unitari:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio provinciale;
c) il segretario provinciale;
d) la segreteria provinciale;
e) il collegio dei sindaci;
f) il collegio dei probiviri;
g) le commissioni di studio.
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Art. 15
Funzioni degli organi provinciali
In ogni capoluogo di provincia si costituisce
l'organizzazione provinciale unitaria dello S.N.A.L.S..
Gli organi sindacali provinciali interpretano,
sviluppano e riconducono a unità le istanze sindacali di
base e di settore; attuano il collegamento tra la base
provinciale e gli organi centrali del sindacato;
svolgono, nell'ambito della provincia, compiti analoghi
a quelli che gli organi centrali corrispondenti
assolvono in tutto il territorio, ma non possono
promuovere azioni sindacali che contrastino con gli
indirizzi e i deliberati degli organi centrali.
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Art. 16
Consiglio provinciale
Il consiglio provinciale è composto da un minimo di 15
membri a un massimo di 45, ripartiti in numero
proporzionale alla consistenza di ciascun settore.
Per ogni provincia il numero dei consiglieri provinciali
è determinato in base alla consistenza degli iscritti.
I consiglieri nazionali partecipano a titolo consultivo
alle riunioni del consiglio provinciale della realtà
territoriale in cui risultano iscritti.
Il consiglio provinciale assume la direzione del
sindacato nell'ambito delle competenze di cui all'art.
15; dispone in materia di bilancio, amministrazione,
tesseramento, organizzazione e attività di assistenza e
consulenza.
Il consiglio provinciale esercita, altresì, il controllo
delle attività dei delegati e degli organi distrettuali,
designa i rappresentanti dell'organizzazione nelle
commissioni che operano a livello provinciale e provvede
alla costituzione delle commissioni di studio, nelle
quali potranno essere utilizzati anche esperti esterni
all'organizzazione.
Alle riunioni del consiglio provinciale
partecipano, con solo diritto di parola, i
rappresentanti dello S.N.A.L.S. eletti in seno al
consiglio scolastico provinciale, qualora non ne
facciano già parte in qualità di membri effettivi.
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Art. 17
Segretario e segreteria provinciale
Il consiglio provinciale elegge il segretario
provinciale e, con successiva votazione, gli altri
membri della segreteria provinciale da un minimo di 3 ad
un massimo di 9, in rapporto proporzionale al numero dei
consiglieri provinciali. Nel corso della sua prima
riunione, la segreteria provinciale elegge, nel proprio
seno, un segretario amministrativo e uno o più
vice-segretari.
Il segretario provinciale ha la rappresentanza legale
del sindacato nell'ambito della provincia e le sue
competenze si esplicano nel rispetto del principio di
collegialità della segreteria.
Il consiglio provinciale può, altresì, eleggere un
presidente che presiede, di norma, i lavori del
consiglio.
La segreteria provinciale esercita la funzione di
rappresentanza dell'organizzazione nell'ambito della
provincia, convoca il consiglio e gli altri organismi
provinciali e ne esegue le deliberazioni.
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Art. 18
Collegio provinciale dei sindaci
Il collegio provinciale dei sindaci si compone di tre
membri effettivi e di due supplenti.
Esso svolge, nell'ambito della propria competenza,
compiti analoghi a quelli del collegio nazionale dei
sindaci.
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Art. 19
Collegio provinciale dei probiviri
Il collegio provinciale dei probiviri si compone
di cinque membri effettivi e di tre supplenti. Esso
svolge nell'ambito della propria competenza compiti
analoghi a quelli esercitati dal collegio nazionale dei
probiviri.
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Art. 20
Elezione degli organi provinciali
L'elezione degli organi provinciali avviene su area
provinciale sulla base di liste nelle quali possono
essere inclusi candidati di settori diversi. Di norma,
essa avviene contemporaneamente alla elezione dei
delegati al congresso nazionale e regionale ed è
preparata dall'assemblea degli iscritti.
L'assemblea fa proposte sulle questioni concernenti
l'organizzazione unitaria provinciale e regionale e sui
criteri di massima per la utilizzazione delle risorse
finanziarie in sede di elaborazione di bilanci
preventivi, e nelle questioni relative all'attività
provinciale dei settori.
Per ogni organo, gli eletti sono distribuiti per
settore, in proporzione alla consistenza numerica di
ogni settore.
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Art. 21
Organi regionali
Sono organi regionali:
a) il congresso regionale;
b) il consiglio regionale;
c) il segretario regionale;
d) la segreteria regionale;
e) il collegio regionale dei sindaci;
f) la conferenza dei segretari provinciali.
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Art. 22
Congresso regionale
Il congresso regionale è costituito dai delegati eletti
nelle assemblee provinciali, secondo quanto previsto dal
regolamento elettorale nazionale.
Il congresso regionale dibatte e delibera le linee
generali di politica sindacale nel territorio, in
coerenza con gli indirizzi nazionali.
Ha il compito, inoltre, di eleggere il consiglio
regionale, il collegio regionale dei sindaci.
top
Art. 23
Consiglio regionale
Il consiglio regionale, tenuto conto del coinvolgimento
delle diverse realtà sociali attraverso il decentramento
amministrativo, per una più ampia e coerente diffusione
ed affermazione della linea politica sindacale espressa
dal congresso regionale e dalle determinazioni assunte
dagli organi deliberanti nazionali, interagisce con la
confederazione di appartenenza.
Il consiglio regionale inoltre:
1) delibera su tutte le materie di carattere regionale;
2) elegge, con votazioni separate, il segretario
regionale e i membri di segreteria regionale;
3) esprime le proprie valutazioni sull'attività del
segretario regionale e della segreteria regionale;
4) delibera azioni sindacali di portata regionale;
5) approva il bilancio preventivo, il conto consuntivo
ed eventuali variazioni.
Il consiglio regionale è costituito in proporzione al
numero degli iscritti, secondo quorum differenziati per
fasce di consistenza numerica nella misura stabilita dal
regolamento elettorale nazionale, garantendo comunque un
consigliere ad ogni provincia.
Nelle regioni autonome della Val d’Aosta e del
Trentino Alto Adige, la struttura regionale coincide con
quella provinciale.
top
Art. 24
Segretario regionale
Il segretario regionale:
1) ha la rappresentanza politica e legale del sindacato
nella regione;
2) attua, nel rispetto del principio della collegialità,
con la segreteria, la linea di politica sindacale
deliberata dal congresso regionale e dal consiglio
regionale,
3) cura i rapporti con i segretari provinciali;
4) mantiene i contatti con il mondo politico e sociale
della regione per valorizzare il sindacato, assumendo
opportune iniziative;
5) convoca e presiede, d’intesa con la segreteria, il
consiglio regionale e la conferenza dei segretari
provinciali, fissandone l’ordine del giorno;
6) assume la direzione politica dell’eventuale organo di
stampa regionale.
top
Art. 25
Segreteria regionale
La segreteria regionale è composta da:
- il segretario regionale;
- due o quattro membri, in rapporto alla complessità e
alle esigenze delle singole realtà regionali. La
segreteria regionale ha sede nel capoluogo di regione.
Nella sua collegialità:
1) attua le delibere del consiglio regionale;
2) predispone iniziative politiche coerenti con la linea
congressuale, in armonia con la linea politica
nazionale;
3) definisce l’attribuzione delle deleghe, su proposta
del segretario regionale il quale informa il consiglio
regionale di tali attribuzioni;
4) nomina commissioni di studio per la trattazione di
problemi specifici;
5) predispone il bilancio preventivo ed il conto
consuntivo.
top
Art. 26
Collegio regionale dei sindaci
Il collegio regionale dei sindaci si compone di tre
membri effettivi e due supplenti.
Esso svolge, nell'ambito della propria competenza,
compiti analoghi a quelli del collegio nazionale dei
sindaci.
top
Art. 27
Conferenza dei segretari provinciali
La conferenza dei segretari provinciali è organo
deliberante in materia organizzativa e consultiva sulle
iniziative politiche e sindacali che la segreteria
intenda predisporre.
La conferenza dei segretari provinciali, d’intesa con il
segretario regionale, coordina le iniziative di
carattere regionale che abbiano ricadute a livello
provinciale.
top
Art. 28
Norma transitoria
Le norme dello statuto relative agli organi
regionali, non contemplate nei presenti articoli,
saranno oggetto di successive eventuali modifiche o di
integrazioni, con il necessario coordinamento delle
norme medesime.
top
Art. 29
Organi nazionali
Sono organi nazionali unitari:
a) il congresso nazionale;
b) il consiglio nazionale;
c) il comitato centrale;
d) il segretario generale;
e) la segreteria generale;
f) il collegio nazionale dei sindaci;
g) il collegio nazionale dei probiviri.
top
Art. 30
Congresso nazionale
Il congresso nazionale dello S.N.A.L.S., costituito dai
delegati provinciali, è l'organo fondamentale che
delibera la linea del sindacato.
Il congresso ordinario dell'organizzazione - unitario e
di settore - è indetto, in forme e tempi rigorosamente
correlati, secondo le istanze definite nel presente
statuto.
Hanno diritto a prendervi parola - ancorché non delegati
- i consiglieri nazionali uscenti e i membri dei collegi
nazionali dei sindaci e dei probiviri, nonché, nelle
sedute di settore, i membri della consulta uscente.
Il congresso nazionale, come ambito supremo di
definizione della linea politica unitaria, ed in
coordinamento con le istanze dei settori, articolerà, di
norma, i suoi lavori in sedute unitarie e in sedute
distinte per settore.
Sarà compito del congresso nazionale plenario dei
delegati:
a) esaminare e discutere la relazione sull'operato del
sindacato e sulla situazione sindacale e scolastica nel
quadro sociale e politico;
b) deliberare sull'indirizzo di politica sindacale,
anche in base alle indicazioni dei settori;
c) esaminare il rendiconto finanziario
dell'organizzazione e fissare le direttive di massima
per la utilizzazione delle risorse economiche in sede di
elaborazione dei bilanci preventivi;
d) eleggere il consiglio nazionale, il collegio dei
sindaci, il collegio dei probiviri;
e) approvare eventuali modifiche dello statuto.
top
Art. 31
Convocazione del congresso nazionale
Il congresso nazionale, annunciato e convocato dal
consiglio nazionale, che ne fissa la data, si riunisce
in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via
straordinaria, ogni qual volta sia richiesto a norma del
successivo articolo 33.
Il consiglio nazionale formula le tesi programmatiche,
alle quali sarà data la massima diffusione a tutti i
livelli.
La convocazione del congresso e l'ordine del giorno
devono essere comunicati alle organizzazioni provinciali
del sindacato almeno 70 giorni prima della data fissata.
All'atto della convocazione del congresso, il consiglio
nazionale nomina una commissione che ha il compito di
predisporre le operazioni preparatorie, garantire e
favorire la libera circolazione delle idee.
Il congresso è valido quando vi sono
rappresentati i due terzi degli iscritti e non meno
della metà delle organizzazioni provinciali.
top
Art. 32
Delegati al congresso nazionale
I delegati al congresso nazionale sono eletti su area
provinciale, in proporzione agli iscritti della
provincia e con liste separate per settore.
L'elezione dei delegati è preparata da almeno
un'assemblea generale unitaria di base, organizzata
dalla segreteria provinciale.
I delegati provinciali al congresso nazionale
sono portatori dei voti effettivamente rappresentati e,
pertanto, sia nelle votazioni di settore sia in quelle
unitarie, votano sulla base del numero dei soci
rappresentati.
top
Art. 33
Convocazione straordinaria del congresso nazionale,
regionale, e dell'assemblea provinciale
Il congresso nazionale, il congresso regionale,
l’assemblea unitaria di base possono essere convocati,
rispettivamente, dal consiglio nazionale, dal consiglio
regionale, dal consiglio provinciale, anche in via
straordinaria.
La convocazione in via straordinaria avviene:
a) per il congresso nazionale, ad opera del consiglio
nazionale con delibera adottata a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti, o su richiesta della
maggioranza assoluta dei segretari provinciali,
rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta
degli iscritti;
b) per il congresso regionale, ad opera del consiglio
regionale con delibera adottata a maggioranza di due
terzi dei suoi componenti, o su richiesta della
maggioranza assoluta dei segretari provinciali,
rappresentanti complessivamente la maggioranza degli
iscritti;
c) per l'assemblea provinciale, ad opera del
consiglio provinciale, con delibera adottata a
maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su
richiesta della maggioranza assoluta dei delegati di
base, rappresentanti complessivamente la maggioranza
assoluta degli iscritti.
top
Art. 34
Consiglio nazionale
Il consiglio nazionale è organo deliberante nel rispetto
delle indicazioni statutarie e congressuali.
Il consiglio nazionale si può articolare in commissioni
di studio, anche permanenti, relative ai problemi
generali di politica scolastica, di strutture, di
governo e di stato giuridico.
Il consiglio nazionale elegge il segretario generale, la
segreteria generale e il comitato centrale, che ad esso
rispondono del loro operato.
Ciascuno dei membri del consiglio nazionale può
partecipare a qualsiasi assemblea, congresso o convegno
dell'organizzazione, sia in sede nazionale sia in sede
periferica.
Il consiglio nazionale approva il bilancio consuntivo e
preventivo, delibera in merito alle quote di adesione al
sindacato.
Alle riunioni del consiglio nazionale partecipano,
con solo diritto di parola, i rappresentanti dello
S.N.A.L.S. eletti in seno al C.N.P.I., qualora non ne
facciano già parte.
top
Art. 35
Composizione del consiglio nazionale
Il consiglio nazionale è composto da 150 membri di cui
sei sono i coordinatori di settore, in conformità di
quanto disposto dall'articolo 48. I restanti sono
distribuiti tra i settori in rapporto alla consistenza
degli iscritti di ciascun settore rappresentato in
congresso.
L'elezione congressuale del consiglio nazionale
si realizza sulla base di liste, nelle quali possono
essere inclusi nomi di candidati di tutti i settori.
top
Art. 36
Comitato centrale
Il comitato centrale delibera, in via ordinaria, su
delega del consiglio nazionale e nelle situazioni
d'urgenza, in prima istanza, salvo ratifica del
consiglio nazionale.
Il comitato centrale si pronuncia sulle linee della
piattaforma rivendicativa da portare alla consultazione
di base e all'approvazione da parte del consiglio
nazionale.
Il comitato centrale ha, in particolare, il compito di:
- vigilare sul buon andamento organizzativo e
amministrativo, centrale e periferico del sindacato;
- designare i rappresentanti della organizzazione presso
enti e commissioni;
- fissare i criteri per gli esoneri sindacali. Il
comitato centrale è composto da 31 membri eletti nel
proprio seno dal consiglio nazionale.
Il comitato centrale si riunisce in via ordinaria ogni
due mesi, in via straordinaria ogni volta che sia
convocato dalla segreteria generale o su richiesta di
almeno un terzo dei suoi componenti. top
Art. 37
Ufficio di Presidenza del Consiglio Nazionale e
Ufficio di Presidenza del Comitato Centrale
Le riunioni del Consiglio Nazionale e le riunioni del
Comitato Centrale sono dirette da un Ufficio di
Presidenza composto:
- da
un Presidente che assicura la regolarità della
discussione e delle votazioni, concede la parola, indice
le votazioni, comunica i risultati delle votazioni,
sospende e chiude le riunioni, adotta tutte le misure
necessarie a garantire il buon andamento e la serenità
della riunione;
- da
due Vice Presidenti che coadiuvano il Presidente
nell’esercizio delle sue funzioni e che, in caso di
assenza e/o impedimento del Presidente, lo
sostituiscono;
- da
un Segretario incaricato della stesura e della custodia
dei verbali delle singole riunioni.
I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
Nazionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza del
Comitato Centrale sono eletti nella prima riunione di
tali organi, successiva alla celebrazione del Congresso
Nazionale.
I componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
Nazionale e i componenti dell’Ufficio di Presidenza del
Comitato Centrale restano in carica sino alla successiva
celebrazione del Congresso Nazionale.
top
Art. 38
Segretario generale
Il segretario generale rappresenta il sindacato nella
sua unità e ne ha la rappresentanza legale, attua la
linea di politica sindacale deliberata dagli organi
statutari, nel rispetto del principio di collegialità,
con la segreteria generale, che presiede, dirige e
coordina; organizza e coordina tra loro le attività
delle commissioni nazionali di cui all'art. 42; assume
la direzione politica dell'organo di stampa e cura i
rapporti con le segreterie provinciali e regionali.
Egli è il responsabile delle attività programmate
nell'ambito dei principi politici che informano l'azione
sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico e
sociale al fine di valorizzare il sindacato e renderlo
sempre più rappresentativo assumendo opportune
iniziative.
top
Art. 39
Segreteria generale
La segreteria generale è organo esecutivo centrale del
sindacato; attua con collegiale responsabilità i
deliberati del consiglio nazionale e del comitato
centrale ed è convocata periodicamente dal segretario
generale su ordine del giorno. Nel corso della sua prima
riunione,
essa
nomina nel proprio seno, su proposta del segretario
generale, un segretario amministrativo e un
vice-segretario con funzioni vicarie, che sostituisce a
tutti gli effetti il segretario generale in caso di
formale assenza o legittimo impedimento.
La segreteria è composta dal segretario generale, e da
altri membri, fino al massimo di 10, eletti dal
consiglio nazionale.
La segreteria generale risponde solidalmente della sua
attività al comitato centrale e al consiglio nazionale. top
Art. 40
Conferenze dei segretari provinciali e regionali
Le conferenze dei segretari provinciali e regionali sono
organi deliberanti in materia organizzativa e consultive
nelle altre materie che la segreteria generale intende
sottoporre al parere della base. Per l'avvio e per la
conclusione delle azioni sindacali di portata generale,
la segreteria generale è tenuta a sentire il parere
delle conferenze dei segretari provinciali e regionali.
La convocazione delle due conferenze può avvenire
congiuntamente ed anche in coincidenza con le riunioni
del consiglio nazionale. top
Art. 41
Organo di stampa
L'organo di stampa è aperto a tutti gli orientamenti
interni dell'organizzazione nel rispetto del presente
statuto. Su tale organo deve essere data notizia dei
temi trattati negli organi centrali, delle tesi emerse,
delle deliberazioni adottate, degli ordini del giorno di
politica sindacale che siano stati oggetto di votazione,
dell'attività sindacale.
La segreteria generale nomina il direttore responsabile
e il comitato di redazione. top
Art. 42
Organizzazione centrale
L'organizzazione centrale si struttura in aree
funzionali definite dal comitato centrale, su proposta
del segretario generale. top
Art. 43
Collegio nazionale dei sindaci
Il collegio nazionale dei sindaci si compone di 5 membri
effettivi e 2 supplenti eletti dal congresso. Esso è
organo perfetto.
Il collegio dei sindaci risponde della propria attività
davanti al congresso e al consiglio nazionale. Nella
prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il
presidente.
Il compito del collegio dei sindaci è quello di
controllare l'andamento amministrativo del sindacato e
la regolarità di tutte le spese. Esso propone i
miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e
segnala le deficienze eventuali al consiglio nazionale.
Il collegio dei sindaci riferisce al congresso e al
consiglio nazionale sui bilanci consuntivi e preventivi
del sindacato.
I membri del collegio dei sindaci possono partecipare,
con voto consultivo, alle riunioni del consiglio
nazionale nelle quali si trattino argomenti di
amministrazione; essi non possono esercitare alcuna
funzione sindacale retribuita.
Il collegio dei sindaci è convocato dal suo presidente,
d'intesa con il segretario generale, oltreché alle
scadenze previste dall'articolo 49, almeno un'altra
volta all'anno. top
Art. 44
Collegio nazionale dei probiviri
Il collegio nazionale dei probiviri si compone di 9
membri effettivi e di 3 supplenti eletti dal congresso.
Esso è organo perfetto.
Nella prima riunione viene eletto, fra i membri
effettivi, il presidente.
Sono di competenza del collegio nazionale dei probiviri:
a) in sede di appello: tutte le controversie sulle quali
si sia pronunciato il collegio provinciale dei
probiviri;
b) in sede di prima e unica istanza: le controversie
insorte tra soci appartenenti a province diverse nonché
il giudizio sui membri degli organi nazionali,
provinciali e regionali deferiti al collegio.
I membri del consiglio nazionale, del collegio nazionale
dei sindaci e del collegio nazionale dei probiviri
possono essere deferiti al collegio nazionale dei
probiviri su parere conforme del comitato centrale
espresso a maggioranza di due terzi.
Il collegio nazionale dei probiviri è convocato dal suo
presidente.
Gli atti del collegio nazionale dei probiviri sono
definitivi. Il collegio nazionale dei probiviri può
adottare i seguenti provvedimenti:
1) l'ammonizione;
2) la deplorazione;
3) la sospensione da 3 a 12 mesi;
4) l'espulsione.
Il collegio nazionale dei probiviri è, altresì,
competente ad adottare il provvedimento di espulsione,
dopo quello di sospensione cautelare disposto dalla
segreteria generale in pendenza di giudizio penale,
qualora l'associato sia stato condannato con sentenza
passata in giudicato su fatti di particolare gravità
sociale e scolastica.
Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statutari
contro l'associato è prevista la tutela mediante il
ricorso al collegio nazionale dei probiviri entro 60
giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Il collegio nazionale dei probiviri decide in unica
istanza entro 90 giorni.
top
Art. 45
Commissione di vigilanza
(Abrogato).
top
TITOLO III
Organizzazione dei settori
Art. 46
Settori del sindacato
Lo S.N.A.L.S. organizza, in forma articolata, il
personale dei seguenti settori:
a) università;
b) istituzioni ed enti di ricerca;
c) alta formazione artistica e musicale (AFAM);
d) scuola secondaria di ogni ordine e grado;
e) scuola primaria e dell’infanzia;
f) formazione professionale;
g) personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
della scuola (ATA);
h) personale dell’amministrazione centrale e
periferica del Ministero della Pubblica Istruzione.
I settori hanno funzione consultiva, di natura
culturale, professionale, tecnica ed organizzativa.
Al settore è attribuita la funzione di studio delle
problematiche specifiche, di rappresentazione
propositiva delle relative istanze agli organi unitari e
di cooperazione alla organizzazione della vita del
sindacato, in tutte le sue espressioni (assistenza,
formazione quadri, tesseramento). I responsabili del
settore partecipano direttamente alle contrattazioni
specifiche.
Il settore, che contribuisce alla definizione del
programma del sindacato unitario, deve conformare la
propria condotta ai principi ed alla linea deliberati
dagli organi unitari, i quali possono avocare alla loro
competenza la trattazione dei temi proposti dai settori.
Ciascun settore svolge la propria attività attraverso
consulte nazionali e provinciali.
In tutti gli organi deliberativi, direttivi e di
controllo, centrali e periferici, è di norma garantita
la presenza dei settori in rapporto alla consistenza
numerica degli iscritti di ogni settore.
I settori si avvalgono delle strutture e dei mezzi del
sindacato.
Possono inoltre essere costituiti comitati
intersettoriali anche permanenti, per la trattazione di
problemi riguardanti categorie che risultino presenti in
settori diversi.
E’ obbligatoria la costituzione di comitati
intersettoriali del personale:
a) dirigente scolastico;
b) delle scuole non statali;
c) del personale in quiescenza;
d) delle istituzioni scolastiche italiane all’estero,
solo per la segreteria generale.
A livello nazionale, i coordinatori dei settori e dei
comitati intersettoriali fanno parte di diritto degli
organi deliberanti e partecipano a pieno titolo e ad
ogni effetto a tutte le riunioni della segreteria
generale.
A livello provinciale, i coordinatori dei settori e dei
comitati intersettoriali fanno parte di diritto degli
organi deliberanti e partecipano a pieno titolo alle
riunioni di segreteria, quando sono convocati per la
trattazione di problemi di settore. Ogni coordinatore
può chiedere che vengano posti all’ordine del giorno
delle riunioni della segreteria provinciale argomenti
riguardanti il settore o i comitati intersettoriali. top
Art. 47
Consulta provinciale di settore
La consulta provinciale di settore coordina l'attività
del settore nell'ambito provinciale e contribuisce ad
attuare le finalità di cui agli articoli 1 e 46; essa
costituisce un momento di presenza e di partecipazione
più organico alla vita unitaria dello S.N.A.L.S..
La consulta si compone da 3 a 9 membri eletti dal
congresso provinciale. Essa elegge, nel suo seno, il
coordinatore provinciale, che fa parte di diritto del
consiglio provinciale. top
Art. 48
Organi nazionali di settore
In adempimento del disposto dello statuto per quanto
attiene alla partecipazione dei settori a tutti i
livelli della vita unitaria del sindacato, sono
istituiti per ogni settore:
a) la consulta nazionale;
b) l'ufficio centrale di coordinamento;
c) il coordinatore nazionale.
La consulta nazionale di ciascun settore assume i
problemi specifici ed elabora proposte, utilizzando
apposite commissioni di studio, che potranno essere
formate anche in rapporto a istanze di categorie
minoritarie.
La consulta nazionale, composta da 21 membri, è eletta
dai delegati del settore in occasione del congresso
nazionale.
La consulta nazionale elegge, fra i suoi membri, il
coordinatore nazionale e, con successiva votazione,
altri quattro membri, i quali, con il coordinatore,
costituiscono l'ufficio centrale di coordinamento.
Il coordinatore nazionale risponde del suo operato e di
quello dell'ufficio centrale di coordinamento alla
consulta.
top
TITOLO IV
Bilancio, patrimonio e amministrazione
Art. 49
Bilancio nazionale
Il bilancio del sindacato, unitario nelle sue fonti
principali, deve comportare un coordinamento fra
bilancio centrale e bilancio degli organi periferici e,
nel reparto delle disponibilità, devono essere garantite
con priorità le fondamentali esigenze di base.
Le entrate sono costituite dalle quote associative; dai
proventi degli abbonamenti, della pubblicità, delle
iniziative editoriali e dalla vendita di stampati, dalla
elargizione di persone, di enti pubblici e privati.
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni
anno.
Per il funzionamento degli organi di settore e dei
comitati intersettoriali verrà assegnata, in sede di
elaborazione del bilancio preventivo, un'aliquota delle
quote derivanti dai versamenti degli iscritti. La
ripartizione tra i settori di detta aliquota sarà
effettuata in relazione alla consistenza numerica dei
settori stessi dopo aver comunque assicurato ai settori
e ai comitati intersettoriali la somma indispensabile
per il loro normale funzionamento.
Entro il 31 ottobre di ogni anno, la segreteria generale
predispone e presenta al collegio dei sindaci e al
consiglio nazionale il bilancio preventivo per l'anno
successivo.
Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate
e le spese previste.
Entro il 31 maggio, la segreteria generale predispone e
presenta al consiglio nazionale il bilancio consuntivo
dell'anno precedente corredato della relazione del
collegio dei sindaci.
Il bilancio consuntivo indica analiticamente le entrate
e le spese.
Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono
corredati dai prospetti specifici dei singoli capitoli.
Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30
giugno. top
Art. 50
Bilancio provinciale e regionale
Con gli stessi criteri dell'articolo precedente devono
essere presentati dalle segreterie regionali e
provinciali i relativi bilanci preventivi e consuntivi.
Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il 15
ottobre di ogni anno, il bilancio consuntivo, corredato
della relazione del collegio dei sindaci, entro il 15
maggio di ogni anno.
Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono
essere inviati, entro 30 giorni dall'approvazione, alla
segreteria generale per il giudizio di conformità ai
deliberati del consiglio nazionale.
Il segretario amministrativo nazionale può effettuare,
anche a mezzo di un suo delegato, ispezioni contabili
nelle sedi periferiche e deve, in caso di inadempienze
gravi, sostituirsi agli organi periferici per la
redazione e l'approvazione del bilancio consuntivo e
preventivo, salva comunque l'applicazione dell'articolo
8.
top
Art. 51
Patrimonio
Gli
organi dello SNALS rispondono direttamente verso i
terzi, con il solo patrimonio sociale di cui sono
rispettivamente titolari, delle obbligazioni
autonomamente assunte o per le quali sono comunque
chiamati a rispondere, ai sensi del vigente ordinamento
giuridico. La gestione del patrimonio della sede
centrale e delle sedi territoriali periferiche è di
competenza esclusiva dei relativi organi, che assumono
autonomamente la responsabilità, anche civile, degli
atti posti in essere nell’esercizio dello loro funzioni.
Gli
organi periferici provvedono, in piena autonomia, a
dotarsi, ove opportuno, di congrue, specifiche ed
idonee forme di copertura assicurativa per i rischi
direttamente e indirettamente connessi a tutte le
attività a loro facenti capo.
Gli
organi periferici devono comunicare alla segreteria
generale l’acquisto, l’alienazione, la costituzione di
ipoteche, la concessione in garanzia di beni immobili
entro trenta giorni dal perfezionamento dei relativi
atti, mediante invio di copia conforme della relativa
documentazione.
Le
spese sono deliberate dall’organo competente.
top
TITOLO V
Modifiche statutarie e regolamento
Art. 52
Il Consiglio Nazionale è l’organo competente:
-
a deliberare la modifica delle disposizioni statutarie;
-
ad adottare e/o modificare il Regolamento Applicativo
dello Statuto;
-
ad adottare e/o modificare il Regolamento Elettorale.
Le modifiche dello Statuto sono approvate con il voto
favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio
Nazionale.
Il Regolamento Applicativo dello Statuto, le modifiche
del Regolamento Applicativo dello statuto, il
Regolamento Elettorale e le modifiche del Regolamento
Elettorale sono approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale.
Le proposte di modifica delle disposizioni statutarie
e/o regolamentari possono essere presentate al Consiglio
Nazionale:
-
dalla Segreteria Generale;
-
da 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale.
Le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio
Nazionale che non incidono sugli organi e la loro
composizione espressi dal Congresso anche a livello
periferico, provinciale e regionale, hanno effetto
immediato e devono essere ratificate dal successivo
Congresso.
Sono abrogate le preesistenti disposizioni statutarie e
regolamentari che disciplinano le suindicate materie
.
top
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